E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale, serie generale numero 270 del 29/ottobre, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre.
Detto decreto stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 coloro che devono inviare i dati al Sistema Ts effettuano la trasmissione delle informazioni compresa la modalità di pagamento delle spese sanitarie, obbligatoria per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione. Per quanto riguarda i tempi, poi, il calendario d’invio prevede che le spese sostenute nel 2020 vadano inoltrate entro gennaio 2021, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 devono essere comunicate entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema Ts indicando anche;

  • il tipo di documento fiscale
  • l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione (ad esempio esente)
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

I dati, aggregati per tipologia, riguardanti le spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, purché effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Visto il predetto decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze, si invitano i diretti interessati (medici-veterinari) a fornire allo Studio per l’anno 2020, relativamente ai documenti fiscali emessi, le relative modalità di pagamento della spesa sanitaria e dal 01/01/2021 anche l’indicazione dell’esercizio dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei retti precompilata.

Si raccomanda, vista l’imminente scadenza di provvedere a comunicare i dati richiesti per l’anno 2020 con cortese sollecitudine nonché dall’ 01/01/2021 a comunicare entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data del documento fiscale le richiamate indicazioni.