Il riepilogo di tutte le novità normative, a partire da gennaio 2022

Esterometro

Inizialmente doveva essere abolito da Gennaio 2022, ma probabilmente accadrà da Luglio 2022 (si attende ancora una conferma definitiva).
Da luglio 2022 quindi, tutti gli operatori dovranno gestire la fatturazione estera attraverso il Sistema di Interscambio.

Fatture attive
Per le operazioni attive bisognerà produrre una fattura elettronica di tipo TD01 con il destinatario estero (codice destinatario XXXXXXX). Ovviamente la fattura non sarà recapitata, quindi bisognerà continuare a inviare una copia al destinatario con le modalità già utilizzate. La trasmissione dovrà avvenire generalmente entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, salvo specifiche disposizioni.

Fatture passive
Le fatture passive, ricevute sempre in modalità analogica, dovranno essere integrate con un documento elettronico in formato XML da trasmettere tramite SDI, con i seguenti <TipoDocumento>:

  • TD17: di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18: di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

La trasmissione di queste fatture andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
L’invio delle autofatture con <TipoDocumento> TD16, da utilizzarsi per l’integrazione delle fatture in reverse charge interno, rimane facoltativo ma consigliato se si vuole usufruire delle bozze precompilate Iva.

 

Nuove specifiche tecniche – da gennaio 2022

Con le Specifiche Tecniche aggiornate, versione 28 ottobre 2021, sono state introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per operazioni non imponibili nei confronti di un esportatore abituale.
I campi di questo blocco andranno compilati come di seguito:

  • 2.2.1.16.2 -Riferimento testo: numero di protocollo della dichiarazione ricevuta (17 cifre + 6);
  • 2.2.1.16.1 -Tipo Dato: “INTENTO”;
  • 2.2.1.16.4 -Riferimento data: data della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

Nel campo 2.2.1.14 <Natura> rimane il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

Nuovo controllo SdI: Codice 00475

Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente. I tipi documento TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente. In caso contrario il file viene scartato dallo SdI.

 

Dichiarazione doganale import

Dal 1° gennaio 2022 le dichiarazioni doganali di IMPORT dovranno essere inviate in formato elettronico attraverso il portale di accoglienza dell’Agenzia delle Dogane.
Attraverso la Piattaforma di Accoglienza in modalità S2S si potrà inviare, rettificare oppure annullare una dichiarazione.

L’attuale messaggio IM a Sistema Telematico Doganale, sarà sostituito dai seguenti messaggi XML:

  • H1 Dichiarazione immissione in libera pratica e regime speciale dichiarazione uso finale
  • H2 dichiarazione deposito doganale
  • H3 dichiarazione di ammissione temporanea
  • H4 dichiarazione perfezionamento attivo
  • H5 dichiarazione introduzione merci con territori fiscali speciali
  • H6 dichiarazioni dogana traffico postale per immissione in libera pratica
  • H7 dichiarazioni in dogana per immissione in libera pratica di spedizioni con franchigia dal dazio
  • I1 dichiarazione semplificata
  • I2 notifica presentazioni in dogana delle merci con scritture inoltrate prima della presentazione

L’XML comprenderà le informazioni (generalmente) riguardo: mittente/destinatario, merce, liquidazione IVA e dazio.
Il nuovo sistema si baserà su 2 certificati:

  • di autenticazione: garantisce la sicurezza del sistema e si richiede attraverso servizio “gestione certificati” nell’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli;
  • di firma digitale: i file da trasmettere alla piattaforma sono firmati digitalmente (riconosciuti tutti i certificati conformi a EIDAS), dal titolare o uno/più delegati.

 

Linee guida Agid – da gennaio 2022

Forniscono una cornice unica, organica e condivisa per la gestione dei documenti, dalla loro formazione alla conservazione.
Aggiornano le regole tecniche sulla formazione dei documenti informati (DPCM 3/12/2013 e DPCM 13/11/14) e il CAD.

L’allegato 5 presenta una serie di metadati da implementare, specificando quali saranno obbligatori e quali facoltativi, sia per le PA che per i privati.