Green Pass e mascherine: le nuove regole dal 1° aprile

Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito, alla data del 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni.

Sono stabilite alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro.

Dal 1° aprile non è più richiesto il green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:

– consumo di cibo e bevande all’aperto;

– attività sportive outdoor;

– negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;

– hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);

– trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.

Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base:

  1. a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. c) concorsi pubblici;
  4. d) corsi di formazione pubblici e privati;
  5. e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Abolito, dal 25 marzo 2022, il green pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla personabanche e poste.

Dal 1° al 30 aprile 2022 il green passa rafforzato sarà necessario per l’accesso a:

  1. a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  2. b) convegni e congressi;
  3. c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  4. d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  5. e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  6. f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  7. g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”.

Sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:

– l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;

– l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);

– gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

– eventi e competizioni sportive.

Dal 25 marzo è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio é eliminato l’obbligo.

L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:

– personale della scuola;

– personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;

– polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

– personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;

– il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.

Decreto Sostegni-ter: i nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid

È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 – S.O. n. 13 – del 28 marzo 2022, il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Durante l’iter parlamentare alcune disposizioni fiscali sono state modificate, altre sono state aggiunte. Tra le principali novità introdotte da Camera e Senato, si segnalano le seguenti:

  • “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” – Disposto un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022. In particolare:
    • le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
    • le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
    • Le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022.

Anche a tali termini si applica il periodo di “tolleranza” di 5 giorni;

  • Attività chiuse – Viene posticipato di un mese, e quindi al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “Decreto Natale” dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021. Si tratta, in particolare, delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • Rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni – In materia di rivalutazione di beni d’impresa e partecipazioni, si prevede che i soggetti che esercitano la facoltà prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), possano eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126). Nelle note al bilancio dev’essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca;
  • Ammortamenti – Prevista una nuova sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, con la possibilità di sospensione gli ammortamenti ai fini civilistici, per gli esercizi in corso sia al 31 dicembre 2021 che al 31 dicembre 2022;
  • Tax credit locazioni – Viene esteso alle imprese con codice ATECO 93.11.20 – “Gestione di piscine” del credito d’imposta locazioni, di cui all’ 28 del D.L. n. 34/2020, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
  • Turismo – Stanziati ulteriori 105 milioni di euro per il 2022 a favore del fondo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), destinati a:
    • settori del turismo e degli stabilimenti termali;
    • imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
    • misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019;
    • alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
  • Impatriati – Viene ampliato il regime fiscale agevolato previsto per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno;
  • Bonus terme – l buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’ 29-bisdel Decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 30 giugno 2022.
  • Bonus edilizi – Viene abrogato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (Decreto “anti-frodi”), contenente misure finalizzate a contrastare le frodi in materia edilizia, nonché in materia di fonti rinnovabili, le cui disposizioni confluiscono nel presente decreto. Sono comunque fatti salvi gli atti adottati nel frattempo in attuazione del richiamato D.L. n. 13/2022. Inoltre:
    • in materia edilizia, è stata introdotta una norma secondo la quale, per i lavori edili di cui all’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente saranno riconosciuti soltanto se i relativi lavori edilizi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e dai Caf ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità. La misura sarà efficace dal 27 maggio 2022 e si applicherà ai lavori edili avviati successivamente a tale data.
    • viene prorogato dal 7 aprile al 29 aprile 2022 il termine per le comunicazioni relative all’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi, di cui all’ 121 del D.L. n. 34/2020, relativamente alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020;
  • Dichiarazione precompilata – Slitta dal 30 aprile al 23 maggio 2022 il termine di messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.

Decreto Ucraina: incentivi alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, n. 67 il cd. decreto “Ucraina” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21), in vigore dal 22 marzo 2022, contenente misure urgenti volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Tra gli interventi approvati si evidenziano, in particolare, quelli finalizzati al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè la possibilità per le stesse di rateizzare le bollette per i consumi energetici

In particolare, il decreto prevede che:

  1. alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017 (cd. “imprese energivore”), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  2. alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. “imprese gasivore”), sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 2° trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

I due crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari;
  • sono utilizzati dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Per le imprese energivore e gasivore escluse dai precedenti crediti d’imposta, l’art. 5 del D.L. n. 21/2022 prevede che:

  1. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 4 D.L. n. 17/2022, a favore delle imprese energivore nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25%;
  2. il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall’art. 5 D.L. n. 17/2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 20%.

Anche in questo caso è prevista la cessione del credito, solo per intero.

Agevolata la distribuzione degli utili prodotti fino al 2017

L’anno 2022 è l’ultimo in cui le persone fisiche residenti in Italia e titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Dal 1° gennaio 2018, la ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio d’impresa si applica indistintamente sui dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere. Fanno eccezione gli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza o sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.

È stato però previsto un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017» e di conseguenza tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% prevista dal regime vigente, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste. In particolare:

  • gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40%;
  • per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72%;
  • per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14%.

Il regime transitorio si applica alle distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022. Seppur in merito la giurisprudenza non si è mai espressa con chiarezza, non pare necessario che il dividendo sia messo in pagamento entro la fine dell’anno.

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro

L’art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir.

Cessione di ramo d’azienda formato da marchi, autorizzazioni immissione in commercio e magazzino

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 marzo 2022, n. 151

Con la Risposta n. 151 del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la cessione – da parte di Beta Italia in favore di Alfa – di alcuni asset significativi per l’esercizio di impresa, quali, nello specifico:

  • i marchi del prodotto farmaceutico a base di …,
  • l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico Gamma,
  • il dossier relativo al prodotto e
  • il magazzino residuo in capo al Cedente alla data di perfezionamento della cessione

rappresenta una cessione di ramo di azienda, poiché di per sé rappresenta un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario sia pure mediante una successiva integrazione da parte del cessionario.

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi l’eventuale plusvalenza realizzata da Beta:

  • concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni;
  • non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per ragioni di coerenza sistematica, considerando l’unitarietà della nozione di azienda ai fini fiscali, le medesime conclusioni valgono anche ai fini del trattamento IVA dell’operazione.”

In arrivo comunicazioni di anomalia tra volume d’affari e dati in possesso del Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale n. 97188 del 25 marzo 2022, ha definito le modalità, anche telematiche, con le quali l’Amministrazione fiscale metterà a disposizione di contribuenti e Guardia di Finanza le informazioni in suo possesso da cui risultano discordanze tra il volume d’affari dichiarato, relativo al periodo d’imposta 2018, e i dati in possesso dell’Agenzia (spesometro e dati relativi alle fatture elettroniche). La misura si riferisce in particolare alle ipotesi in cui dalla verifica risulta che il contribuente ha omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Posto che l’obiettivo del provvedimento è quello di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, questi ultimi sono messi nella condizione di poter rimediare agli eventuali errori o omissioni, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oppure altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di avvisi bonari ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600/1973.

Il provvedimento indica infine le modalità con le quali i contribuenti che hanno ricevuto dette comunicazioni di anomalia possono chiedere informazioni o comunicare all’Agenzia Entrate eventuali

Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus

È online sul sito dell’Agenzia Entrate l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus; entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea, tali enti potranno perfezionare l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Qualora l’ente ometta l’iscrizione entro il citato termine, dovrà devolvere il proprio patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.

L’Anagrafe delle Onlus sarà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue, ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le organizzazioni che vi saranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/iscrizione-allanagrafe-onlus/nuovo-elenco-onlus-enti-e-pa

Fino al 31 maggio 2022 procedure semplificate per l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore

L’art. 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha prorogato fino al 31 maggio 2022 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, con facoltà di ricorrere al procedimento semplificato (cioè facendo ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria).

Le associazioni, che nella fase di adeguamento vorranno apportare anche altre modifiche al proprio statuto o vorranno modificare la natura giuridica (ad es. trasformarsi da Odv ad Aps), dovranno convocare un’assemblea straordinaria, che si potrà svolgere, quindi, anche dopo il 31 maggio 2022.

Sono tenute all’adeguamento dello statuto le seguenti associazioni (costituite prima del 3 agosto 2017):

  • le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del volontariato;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale della promozione sociale;
  • le associazioni che sono articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro Nazionale;
  • le ONLUS iscritte all’Anagrafe regionale delle Onlus.

L’adeguamento dello statuto è necessario per acquisire l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Il RUNTS, infatti, è divenuto operativo dal 23 novembre 2021. La trasmigrazione delle Odv e delle Aps iscritte nei rispettivi Registri è terminata il 21 febbraio 2022. Entro il 20 agosto stesso anno devono essere poi effettuate dal RUNTS le operazioni di controllo su tutti gli enti trasmigrati.

Con l’avvio del Registro Unico dal 24 novembre 2021 nuove regole per i bilanci degli Ets

Con l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), partito il 23 novembre 2021, sono scattati per gli Enti del Terzo Settore (Ets) anche i nuovi adempimenti in tema di bilancio e deposito dei relativi documenti. Il bilancio e gli allegati vanno depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Sul fronte del bilancio, a partire dall’esercizio 2021, le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono tenute a redigere il documento contabile secondo le regole previste dall’art. 13 del Codice del Terzo settore (Cts) e dai modelli adottati con il D.M. 5 marzo 2020.

Con il bilancio d’esercizio 2021 esordiscono:

  • da un lato i nuovi modelli adottati dal Ministero del Lavoro (D.M. 5 marzo 2020);
  • e dall’altro i criteri di rendicontazione fissati dall’Oic con il principio contabile 35 del 3 febbraio 2022, dedicato proprio agli Ets.

Questo adempimento riguarderà le Odv e le Aps che hanno iniziato il processo di trasmigrazione. Tali enti saranno tenuti, per l’esercizio 2021, a predisporre il bilancio secondo la nuova modulistica del richiamato D.M.

Un discorso a sé stante va effettuato per le Onlus, che sono tenute anche esse, in quanto Ets, a redigere il bilancio di esercizio secondo le modalità previste dal Cts, ma tenendo però conto delle peculiarità della disciplina di settore. In questo caso, dobbiamo segnalare, che fino all’operatività dell’anagrafe gestita dall’agenzia delle Entrate, tali enti non saranno tenuti a depositare i bilanci nel RUNTS.

Anche gli enti che hanno avviato la procedura di iscrizione al RUNTS dal 24 novembre 2021 sono tenuti a predisporre il bilancio di esercizio seguendo i nuovi schemi.

Avvisiamo che, laddove la qualifica di Ets fosse adottata nell’ultimo trimestre del 2021, l’ente sarà esentato dall’adozione della nuova modulistica (si veda al riguardo la nota del Ministero del Lavoro del 16 aprile 2021, n. 5176).

Credito d’imposta per IMU del comparto turismo

L’art. 22 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, prevede che sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato, a titolo di 2^ rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e di cui all’art. 34 legge n. 388/2000;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. Un provvedimento dell’Agenzia Entrate definirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto di una autodichiarazione da rilasciare, da parte dei potenziali beneficiari, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti

Attenzione alle truffe e-mail

Negli ultimi tempi stanno aumentando esponenzialmente episodi di cyber attacchi e/o truffe informatiche.

Lo scenario internazionale ha richiamato l’attenzione di molti al fenomeno dei cosiddetti hacker, ma molto più banalmente, i criminali informatici hanno spostato l’attenzione dalle infrastrutture alle persone, al punto che oltre il 99% dei cyber attacchi odierni si fondano sull’interazione umana.

Negli ultimi tempi, infatti, anche sfruttando il massiccio impiego dello smart working, e il conseguente minore controllo esercitato dai sistemi di sicurezza attivati dalle aziende, sono aumentati gli attacchi indirizzati a utenti dei servizi di posta elettronica che spesso, invitati con l’inganno a cliccare su link dannosi o a inserire le loro credenziali, hanno inavvertitamente compromesso i propri dati (e quelli della loro azienda) a vantaggio dei cyber criminali.

È molto frequente, per esempio, l’utilizzo di esche e-mail per attirare l’attenzione della potenziale vittima da truffare. Le e-mail-esca vengono per lo più inviate da soggetti che si spacciano per un contatto fidato del destinatario, e sono di solito brevi e dirette: “Apri il file allegato”, “Clicca su questo link”.

Se il destinatario risponde assecondando la richiesta, il danno è fatto!

È molto difficile, se non impossibile, azzerare il rischio di subire un attacco da parte hacker professionisti, ma è però vero che nei casi più frequenti (ransomware o phishing) siano sufficienti anche semplici precauzioni personali per ridurre considerevolmente i pericoli:

  • controllare sempre il mittente della mail; non solo il nome utente ma anche il dominio di posta elettronica);
  • prima di cliccare su un qualunque link incorporato in una e-mail, verificare che l’indirizzo mostrato sia davvero lo stesso indirizzo Internet al quale il link condurrà (per la verifica basta passare il mouse sopra il link stesso senza cliccare);
  • usare solo connessioni sicure, in particolar modo quando si accede a siti sensibili. Come precauzione minima, si consiglia di non sfruttare connessioni sconosciute né tantomeno i wi-fi pubblici, senza una password di protezione;
  • quando si accede a siti che contengono informazioni sensibili, come pagine per l’home banking, controllare che la connessione sia HTTPS e verificare il nome del dominio all’apertura di una pagina;
  • non condividere mai i propri dati riservati con una terza parte.

Anche l’Agenzia delle Entrate mette in guardia i contribuenti da false e-mail, circolanti negli ultimi giorni, che diffondono virus e software dannosi per i pc o che contengono comunicazioni da essa mai inviate.

Si tratta, in particolare, di messaggi di posta elettronica che riportano il logo “Agenzia Entrate”, nei quali si fa riferimento a incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva, a nuove disposizioni circa l’efficientamento energetico o a generici problemi di comunicazione con il contribuente. In tutti i casi è presente un allegato in formato .zip, oppure un file excel con macro (.xlsm), che contengono malware (software malevoli).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.