Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2022

Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2022 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2021).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Vi è un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.

Con il provvedimento N. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia Entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, saranno effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia Entrate o in altre banche dati.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi, può quindi scattare la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intentol’Agenzia trasmette allesportatore abituale una comunicazione a mezzo PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Allo stesso modo, viene informato anche il soggetto cedente o prestatore con una comunicazione riportante i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

L’attività di controllo può portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento viene rilasciata una ricevuta di scartocontenente l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate preposto, cui il contribuente potrà presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.

Dal 2022 occorrerà indicare maggiori informazioni nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.

La fattura elettronica, ad oggi, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate dall’esportatore abituale.

Dal 2022 dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

Assegno unico e universale per i figli a carico: la domanda da presentare all’INPS

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è stato definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

È prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, mediante accredito sulla carta Reddito di Cittadinanza di cui gli stessi sono in possesso. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda. La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Il link online alla domanda sarà comunque sempre accessibile e il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Fatturazione immediata e differita: le regole

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:

  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

Fringe benefit auto dipendenti: pubblicate le tabelle ACI 2022

L’Agenzia Entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 307 del 28 dicembre 2021, le tabelle ACI 2022.

Le tabelle dell’Aci riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro, valide per il 2022.

Le tabelle vengono elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef per consentire il calcolo del reddito che deriva dal bene dato in uso.

La concessione del veicolo aziendale in uso promiscuo è considerato un fringe benefit soggetto a tassazione, come indicato all’ articolo 51 del Tuir.

Le tabelle sono adeguate a una importante novità: dal 1° luglio del 2021, infatti, il regime di addebito di questo tipo di benefit prevede gradi di imponibilità inversamente proporzionali al livello di inquinamento del veicolo concesso in uso.

L’importo valido come fringe benefit, quindi, deve essere calcolato moltiplicando il costo chilometrico indicato nelle tabelle per 15mila km, che sono ritenuti i chilometri di percorrenza convenzionale per l’uso promiscuo, e applicando la percentuale valida per lo specifico livello di emissioni di Co2 

  • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km
  • 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

La modifica apportata dalla legge di bilancio 2020 rientra negli incentivi all’utilizzo di veicoli meno inquinanti. La norma conferma la tassazione forfettaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ma la percentuale che determina l’imponibile aumenta gradatamente in base al livello di inquinamento provocato, stimato sui valori di emissione di anidride carbonica (g/km di Co2), desumibili dalle tabelle.

L’attuale regime deve essere applicato ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio del 2020.

Il valore desunto con i parametri suindicati è del tutto forfettario e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del veicolo o della percorrenza che l’utilizzatore effettua realmente.

Fattura elettronica non ancora obbligatoria per i forfettari

Nel dicembre 2021 il Consiglio Ue, nel consentire di imporre ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato l’obbligo di fattura elettronica anche per il triennio 2022-2024, ha autorizzato il nostro Paese a estendere tale obbligo anche agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce e quindi anche ai contribuenti forfettari.

Ad oggi però, né il decreto fiscale, né la legge di bilancio 2022 e neppure il decreto “Milleproroghe” hanno modificato le regole esistenti. Pertanto non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i “soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» (…) e quelli che applicano il regime forfettario (…)”.

Si ricorda tuttavia che l’utilizzo della fatturazione elettronica per questi soggetti può avvenire su base volontaria e che potrebbe comporterebbe, tra gli altri, il vantaggio che, qualora si garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, si possa beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Fatture esenti da imposta bollo: chiarimenti dall’Agenzia Entrate

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo.

Sono invece soggette alla stessa imposta, nella misura di 2,00 euro, solo nel caso in cui, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestino pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate, con la Risposta a interpello n. 7 del 10 gennaio 2022.

Sempre nella stessa risposta l’Agenzia precisa che, ogni volta che si emette una fattura nei confronti della PA, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, anche se riferita a importi non assoggettati ad Iva, deve essere sempre in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.
Peraltro, concludono le Entrate, a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica sia nei rapporti “B2B” (“business to business”) che “B2C” (“business to consumer”).

La tassazione del trasferimento di immobili nell’ambito di una cessione di azienda

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che per il trasferimento di immobili strumentali nell’ambito di una cessione di azienda o di un ramo d’azienda si pagano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro.

Prima del 1° gennaio 2022, il valore del trasferimento dei beni immobili compresi in un contratto di cessione di azienda, o di ramo d’azienda, era gravato dalle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro cadauna e dall’imposta di registro in misura proporzionale nella misura del:

  • 15% (con un minimo di 1.000 euro) se si trattava di terreni agricoli (a meno che l’acquirente non fosse un imprenditore agricolo professionale, un coltivatore diretto o soggetti equiparati);
  • 9% (con un minimo di 1.000 euro) in ogni altro caso.

Obbligo di Green Pass “rafforzato” per i lavoratori over 50

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, contenente le nuove misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

È stabilito fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 anni.

Dal 15 febbraio 2022, obbligo di Green Pass “rafforzato” per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

La violazione dell’obbligo di vaccinazione (ex D.L. n. 44/2021) è sanzionata in misura fissa per un ammontare di 100 euro (ex art. 1 D.L. 7 gennaio 2022), indistintamente per tutti i soggetti che a partire dal 1° febbraio 2022 non saranno in regola con l’obbligo vaccinale.

Ammortamento in 50 anni per marchi e avviamenti rivalutati

L’art. 1, cc. 622-624 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato (retroattivamente) il regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo l’innalzamento a 50 anni del periodo nel quale ammortizzare il maggior valore iscritto.

In alternativa, si può rinunciare agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso dell’imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18 anni di ammortamento.

La norma ha carattere fiscale e pertanto, per le società di capitali, andrà coordinata con i principi contabili, anche ai fini della fiscalità differita.

Bonus pubblicità: aperto il canale per l’invio della dichiarazione sostitutiva

L’Agenzia Entrate ha reso noto che chi aveva presentato la comunicazione per il 2021 può presentare, fino al 10 febbraio 2022, la dichiarazione sostitutiva prevista per poter accedere al bonus pubblicità:

Vi è un’apposita funzionalità nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare” dell’area riservata del proprio sito, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, CIE o CNS.

La misura, consistente in un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv, è stata introdotta dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Credito d’imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator

E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con le modalità per la fruizione del Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 del DL n. 153/2021), con particolare riferimento:

  1. a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
    b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;
    c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;
    d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, devono risultare regolarmente iscritti al registro delle imprese.

Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale: le regole per la fruizione del bonus

Con Circolare n. 1/E del 7 gennaio 2022 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del tax credit “manifesti pubblicitari” per il pagamento del canone unico patrimoniale, introdotto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021).

Con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro il bonus, destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico, è stato introdotto per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria.

Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione e potrà essere richiesto, a partire dal 10 febbraio e fino al 10 marzo 2022, comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia.

Il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.

Qualora il versamento sia stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi.

Ad esempio, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone:

  • per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero importo;
  • per 8 mesi dell’anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6;
  • per l’intero anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6.

Nel caso in cui il periodo superiore a 6 mesi di versamento del canone non comprenda mesi interi, tale calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei giorni a cui si riferisce il canone.

Coefficienti del diritto di usufrutto 2022

n conseguenza dell’aumento del tasso legale di interesse allo 1,25 con decorrenza 1° gennaio 2022 (D.MEF GU 297 del 15.12.2021), con altro Decreto MEF 21.12.2021 pubblicato sulla GU 309 del 30.12.2021) sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall’1.1.2022

Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell’Imposta di Registro D.P.R. 131/1986.

Età usufruttuario Coefficiente % Usufrutto % Nuda proprietà
Da 0 a 20 76 95 5
Da 21 a 30 72 90 10
Da 31 a 40 68 85 15
Da 41 a 45 64 80 20
Da 46 a 50 60 75 25
Da 51 a 53 56 70 30
Da 54 a 56 52 65 35
Da 57 a 60 48 60 40
Da 61 a 63 44 55 45
Da 64 a 66 40 50 50
Da 67 a 69 36 45 55
Da 70 a 72 32 40 60
Da 73 a 75 28 35 65
Da 76 a 78 24 30 70
Da 79 a 82 20 25 75
Da 83 a 86 16 20 80
Da 87 a 92 12 15 85
Da 93 a 99 8 10 90

Rinuncia agevolazione prima casa

Con la Risposta n. 4 del 7 gennaio 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il contribuente che ha rinunciato all’agevolazione prima casa può ripensarci e tornare sui suoi passi. Nel caso in esame, l’istante acquistava una porzione di un fabbricato per civile abitazione e un terreno di pertinenza. Per l’acquisto richiedeva l’applicazione dell’agevolazione per la prima casa e, a tal fine, dichiarava di voler stabilire, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza nel comune indicato; ma, dopo la stipula del rogito ed il trasferimento nell’alloggio in questione, la convivente, con gravi problemi di salute, subiva un peggioramento al punto tale che si rendeva indispensabile il trasferimento in un’altra abitazione. Pur avendo ottenuto il beneficio, l’istante ha quindi dovuto rinunciarvi, salvo poi ripensarci e richiederne l’ottenimento.

Alla luce della peculiarità della procedura in esame, che comporta l’emissione da parte dell’Ufficio di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di “perfezionare” la revoca della dichiarazione d’intenti manifestata nell’atto ai fini dell’agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, è possibile la presentazione di una “revoca” della precedente istanza di riliquidazione, avuto riguardo all’atto originario di compravendita.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.