Il versamento dell’acconto IVA

Lunedì 27 dicembre 2021 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2021.

Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2020 con un debito IVA.

L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.

L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2021 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2021 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

  • storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno).
  • analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2021.
  • previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

Contributo perequativo entro il 28 dicembre

Scade il 28 dicembre 2021 il termine per trasmettere l’istanza per accedere, se spettante, al contributo a fondo perduto perequativo del “Decreto Sostegni bis”.

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il 30%.

Possono accedere al contributo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e comunque entro il 30 settembre 2021.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente o, in alternativa e su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere richiesto come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate.

Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.

Il Decreto Fiscale è legge: confermate le proroghe dei versamenti e delle fatture elettroniche estere

Il 14 dicembre 2021 la Camera ha posto la fiducia, senza ulteriori modifiche, al testo già approvato dal Senato ed è stato quindi convertito in legge il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (“Decreto fiscale”), contenente un pacchetto di misure in materia economica e fiscale e a tutela del lavoro.

Tra le novità si segnala l’ulteriore proroga per il versamento delle rate scadute dei piani di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, una nuova dilazione dei pagamenti derivanti dalle cartelle oggetto di sospensione, il rinvio di alcuni adempimenti in materia di fisco elettronico previsti per il nuovo anno, tra cui il differimento di sei mesi delle disposizioni in materia di esterometro e l’estensione al 2022 del divieto di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Test di autodiagnosi per la composizione negoziata

In attuazione del Decreto-legge n. 118 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147 riguardante Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 che riporta in allegato il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento e la check list per la redazione del piano.

Il test ha lo scopo di consentire una prima valutazione in merito alla complessità del processo di risanamento. Il test si fonda sul rapporto fra il debito che deve essere oggetto di ristrutturazione e i flussi finanziari liberi a servizio del suo rimborso. Il quoziente indica il numero di anni entro i quali è ragionevole attendersi il ripianamento della esposizione.

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, è disponibile sul sito www.composizionenegoziata.camcom.it

Si tratta di una valutazione preliminare e potrebbe rivelarsi utile costruire l’indice in una fase preliminare, prima di redigere il piano, per poi confrontarlo con quello ricalcolato alla luce delle manovre del piano, in modo da renderne più percepibile l’effetto e la conseguente priorità. L’accuratezza dell’indicatore diventa essenziale per le prospettive di risanamento, l’invasività dei correttivi e il quadro di risoluzione della crisi da adottare. Il test è quindi volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

Il numeratore va costruito come somma algebrica dei seguenti addendi:

debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)
+ debito riscadenziato o oggetto di moratorie
+ linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo
+ rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni
+ investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
– ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
– nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
– stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime, prescindendo dalle eventuali iniziative industriali, (denominatore del rapporto) sono pari a:
– stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
– (meno) investimenti di mantenimento annui a regime
– (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

La fruizione del credito formazione 4.0

L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede che il credito d’imposta formazione 4.0 sia utilizzabile esclusivamente in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili”. L’agevolazione è fruibile in unica soluzione.

La fruizione del credito formazione 4.0 resta subordinata all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 04.05.2018.

La risoluzione dell’Agenzia Entrate 6/E/2019 ha istituito il codice tributo da utilizzare 6897, denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Ammessi ai contributi a fondo perduto pur in presenza di carichi pendenti

Il decreto legge 209/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 di sabato 11 dicembre, stabilisce che chi ha debiti con la Pubblica Amministrazione può comunque accedere ai “contributi anti Covid”, non trovando applicazione, per tale forma di sostegno, la disposizione secondo cui, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, occorre controllare se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra.

Pertanto, chi ha chiesto accesso agli “aiuti anti Covid” non corre il rischio di vederseli rifiutare dall’amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti.

La norma, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e nel caso in cui la procedura di verifica è già stata attivata, l’agente della riscossione non è tenuto a rispondere all’eventuale richiesta del soggetto pubblico (l’Agenzia Entrate); Se l’ente della riscossione ha già accertato e comunicato l’inadempienza del beneficiario, i contributi devono comunque essere corrisposti.

Tax credit “edicole” 2021: approvato l’elenco dei soggetti ammessi al credito d’imposta

Sul sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stato pubblicato il Decreto che approva l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascun beneficiario.

Il credito di imposta può essere fruito unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto Decreto. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, appositamente istituito con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Sì al Superbonus anche con contratto di comodato d’uso

Può usufruire del Superbonus 110% anche il contribuente che non è proprietario dell’immobile ma lo detiene in base ad un contratto di comodato d’uso.

Unica condizione è che tale contratto sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.

Il comodatario, inoltre, deve essere possesso di una dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.

Lo ha precisato l’Agenzia Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Restaurabile con il bonus la facciata sulla ferrovia

L’Agenzia Entrate con la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021 ha reso noto che i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio prospiciente la linea ferroviaria possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate“. La ferrovia, infatti, può essere considerata come “suolo ad uso pubblico“.

Il codice tributo per il credito d’imposta pubblicità per associazioni sportive

L’Agenzia Entrate con la risoluzione n. 69 del 10 dicembre 2021 ha istituito il codice tributo “6954” per il credito d’imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dall’articolo 81 del Dl n. 104/2020.

In sede di compilazione il codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il bonus spettante è disponibile nel cassetto fiscale cliccando su “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

Lettere di compliance per lettere d’intento false

L’Agenzia Entrate sta recapitando comunicazioni di compliance a imprese fornitrici per informare che soggetti loro clienti non hanno i requisiti per essere considerati esportatori abituali e, di conseguenza, stanno emettendo lettere d’intento ideologicamente false.

L’Agenzia, quindi, invita tali imprese a interrompere i rapporti con il cliente o a evitare di emettere nuove fatture senza IVA, così come avvertono che diventano consapevoli di partecipare alla realizzazione di operazioni fraudolente, rischiando di essere direttamente sanzionabili.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.