Attenzione: le modalità attuative dell’agevolazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (per la cui emanazione il testo di legge non prevede uno specifico termine).
Con la pubblicazione nella G.U. n. 128 del 19/05/2020 (Suppl. Ordinario n. 21), è entrato in vigore dal 19/05/2020 il D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”.
Tra le misure più attese vi è l’introduzione di un contributo a fondo perduto, detassato, a favore di una moltitudine di titolari di partita Iva (di fatto esclusivamente da riferire alle imprese).
Destinatari del contributo a fondo perduto sono:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, commerciale o agricola (inclusi enti non commerciali con attività commerciale/agricola svolta in via non prevalente)
- i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con P.Iva
che risultino:
– in attività al momento della presentazione dell’istanza per il contributo
– non rientrino tra specifici soggetti
– abbiano realizzato ricavi/compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a €. 5 milioni (per le imprese con periodo d’imposta non solare va fatto riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’entrata in vigore del DL Rilancio)
Soggetti esclusi:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31/03/2020
– gli enti pubblici
– gli intermediari finanziari, ex art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding di partecipazione e industriali, ecc.).
Indennità forfettarie: l’esclusione riguarda i soggetti che “hanno diritto alla percezione” (a prescindere, dunque, dalla effettiva percezione previa presentazione dell’istanza).
In sostanza, tutti i professionisti risulteranno esclusi dalla richiesta del contributo a fondo perduto.
Artigiani/Commercianti: tali contribuenti non rientrano tra i soggetti esclusi e, pertanto:
possono cumulare l’indennità di €. 600 spettante per il mese di marzo, potendo continuare a percepirla per il mese di aprile
mentre nulla ha previsto il DL Rilancio sia spettante per il mese di maggio.
Il contributo spetta a condizione che:
– in relazione al mese di aprile 2020
– l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia inferiore ai 2/3 rispetto al totale fatturato/corrispettivi del corrispondente mese di aprile 2019 (dunque si è registrata una diminuzione di 1/3).
Fatturato e corrispettivi
La norma chiarisce che per la quantificazione di fatturato e corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Facendo riferimento a quanto chiarito per la condizione del tutto analoga riferita alla sospensione dei versamenti prevista dal DL 23/2020 (DL Liquidità), si deve ritenere che (CM 9/2020):
con “effettuazione” dell’operazione va fatto riferimento all’art. 6 Dpr 633/72, assumendo le
operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile
cui si aggiungono eventuali operazioni escluse da obbligo sia di emissione di fattura che di certificazione del corrispettivo, per le quali va fatto riferimento al momento in cui si considera tassato il ricavo (es: la cessione di tabacchi si somma ai corrispettivi del mese battuti da un bar)
L’importo del contributo è determinato:
assumendo la riduzione del monte fatturato/corrispettivi di cui sopra, riferito ai mesi di aprile del biennio 2019-2020
applicando ad essa una percentuale variabile in ragione della “dimensione” del contribuente
▪ 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 400.000
▪ 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 400.000 ed €. 1.000.000
▪ 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad €. 1.000.000 (e fino a €. 5 mil.)
Al fine di ottenere il contributo, i contribuenti:
- dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate
- attestando la sussistenza dei relativi requisiti (entità della riduzione dei ricavi/compensi dei mesi di aprile 2019 e 2020; volume dei ricavi/compensi del 2019; ecc.)
- indicando il C/C bancario/postale su cui effettuare l’accredito delle somme.
Termine di invio: entro 60 giorni dalla apertura del canale telematico da parte dell’Agenzia Entrate.
Modalità di erogazione: il contributo a fondo perduto è corrisposto mediante accreditamento indicato nell’istanza (tramite utilizzo dei “Fondi di Bilancio” accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate).
Il contribuente produrre l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ex art. 85 D.lgs. 159/2011.
L’art. 28 del decreto si sofferma sui controlli effettuati dall’Agenzia Entrate e sulle procedure conseguenti ad eventuali evidenze di cause di decadenza o sospensione.
Per la successiva attività di controllo si applicano, ordinariamente, gli artt. 31 e segg. Dpr 600/73. In caso di riscontro della mancata spettanza del contributo (anche a causa del mancato superamento della verifica antimafia), l’Agenzia procede:
ad un “atto di recupero” (termine di decadenza di 8 anni) del contributo non spettante unitamente alla sanzione “per credito inesistente” (ex art. 13 c. 5 Dlgs 471/97, dal 100% al 200% delle somme), oltre agli interessi di mora Troveranno inoltre applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 316-ter c.p. Cessazione dell’attività: ove successivamente all’erogazione del contributo l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività il soggetto firmatario dell’istanza telematica tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo risulterà destinatario del citato atto di recupero. Della società/studio associato beneficiario, l’atto viene emanato nei confronti del firmatario dell’istanza.
Imponibilità: il contributo: non è imponibile ai fini Irpef/Ires né Irap né concorre al pro rata di deduzione di spese generali e interessi passivi