Contributo a fondo perduto: regole in chiaro

Con il Provv. del 10/06/2020 (pubblicato in tarda serata), l’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure operative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 25 Dl 34/2020 (DL Rilancio). Nello specifico sono stati definiti contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione.

BENEFICIARI

Destinatari del contributo a fondo perduto sono:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, commerciale o agricola
  • i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo iex art. 28 del DL 18/2020 gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

che

  • in attività alla data di presentazione dell’istanza
  • hanno iniziato l’attività in data antecedente il 01/05/2020
  • non rientrino tra i soggetti cui spettano alcune delle indennità forfettarie di cui agli art. 27 (professionisti senza cassa) e 38 del DL DL 18/2020.
  • con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 5 milioni (per le imprese con periodo d’imposta non solare va fatto riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’entrata in vigore del DL Rilancio)
SOGGETTI ESCLUSI: non accedono al contributo:
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari, ex art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding di partecipazione e industriali, ecc.)
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti ad una Cassa professionale (D.lgs 509/1994, 10/1196) o meno (iscritti alla Gest. sep. Inps) ed i lavoratori dello spettacolo.
AMMONTARE CONTRIBUTO

Nel riquadro requisiti dell’istanza, il richiedente deve:

  • dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo

(precedentemente indicati)

  • determinare, con l’indicazione negli appositi campi, l’ammontare del contributo applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
    • 20%, 15% o 10% in ragione del volume dei ricavi/compensi 2019 (per i soggetti solari) rispettivamente (andrà barrata la rispettiva casella):
      • inferiore a € 400.000
      • superiore a € 400.000 ma inferiore a € 1.000.000
      • superiore a € 1.000.000 ma inferiore a € 5.000.000.

L’ammontare di ricavi/compensi va individuato nelle seguenti caselle delle dichiarazioni presentate:
L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a

  • € 1.000 per le persone fisiche
  • € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).
SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ POST 31/12/2018

Qualora il soggetto richiedente:

  • abbia iniziato l’attività dopo il 31/12/2018
  • ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19” (31/01/2020), il contributo è determinato come segue:
    • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per 4 cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
    • nel caso in cui la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Si prevede che l’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione vada presentata:

  • dal 15/06/2020 al 13/08/2020
  • dal 25/06/2020 al 24/08/2020, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.