La sospensione del versamento IVA per i contribuenti trimestrali

L’articolo 18 del “Decreto liquidità” (D.L. 23/2020) prevede la possibilità di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dell’IVA, delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973, e dei contributi previdenziali ed assicurativi, per i mesi di aprile e maggio 2020. Alla data del 30 giugno 2020 il relativo versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni.

La sospensione è però riservata ai contribuenti che abbiano subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Per quanto riguarda, nello specifico, i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale ricordiamo che i termini in scadenza il 16 maggio 2020 relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020 potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020, soltanto se il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 risulterà diminuito della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo di aprile 2019. (cfr. Circolare 9/E del 13 aprile 2020 – 2.2.6 QUESITO n. 6).

Conversione in Legge 27 del 29/4/2020 del D.L. 18 “Cura Italia”

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/4/2020 la Legge 27 del 29/4/2020 in conversione del DL 18 del 17/3/2020, il cosiddetto “Decreto Cura Italia”.

In sede di conversione sono state aggiunte nuove disposizioni.

Tra le novità segnaliamo:

  • l’aggiunta all’art. 65, quello dedicato al credito d’imposta affitti, del comma 2-bis per risolvere un dubbio interpretativo che era sorto dopo l’emanazione del decreto. L’agevolazione concessa sottoforma di credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva nemmeno ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5;
  • l’art. 61 che ora ha ampliato la sospensione dei versamenti. In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, elencati nell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, vengono aggiunti gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite. Una ulteriore novità è la specifica disciplina di sospensione dei versamenti prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche che ora si applica fino al 31 maggio anche per i versamenti IVA.

Il DPCM del 26 aprile dà il via alla “fase 2”

Nella serata del 26 aprile 2020 il Presidente del Consiglio ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.

Nel corso della conferenza il Presidente ha illustrato le novità introdotte dal nuovo Dpcm 26 aprile 2020 per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.

Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Anche gli agenti di commercio ripartono il 4 maggio

Tra le categorie per le quali il DPCM del 26 aprile prevede la riapertura dell’attività dal 4 maggio 2020 c’è anche quella degli agenti di commercio (codice Ateco 46).

A partire dal 4 maggio peraltro sarà consentito agli agenti spostarsi anche in una regione diversa da quella in cui si risiede ma si conferma la necessità di motivare lo spostamento con comprovate esigenze lavorative che, in caso di controllo da parte di pubblici ufficiali, potrà avvenire attraverso la compilazione di apposita autodichiarazione. Andrà inoltre prestata attenzione alle ordinanze locali che potrebbero introdurre in merito agli spostamenti misure più restrittive rispetto a quelle nazionali.

Ne dà conferma anche la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio che, in caso di controllo, ad ulteriore scrupolo, suggerisce ai suoi iscritti di avere sempre a disposizione:

  • copia del modulo di autodichiarazione
  • una visura camerale, quale documento che certifica l’attività di agente e da cui si desume il proprio codice ateco (Codice 46, sottocategoria 46.1)
  • copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza
  • come ulteriore accorgimento, una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti.

Indennità 600 euro: l’INPS spiega come consultare lo stato della propria domanda

L’Inps ha informato che, alla data del 21 aprile, sono in pagamento 3.452.050 indennità 600 euro previste dal Decreto “Cura Italia”.

Per 32.919 domande è in via di correzione l’Iban comunicato in sede di richiesta mentre, per 958.000 domande, è in corso l’istruttoria.

Chi volesse consultare lo stato della propria richiesta lo può fare accedendo al servizio online dedicato.

La prova delle cessioni intracomunitarie

Dal 1° gennaio 2020 è cambiata la disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.

Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE (non imponibilità IVA), si presume ora che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di uno dei casi seguenti:

  • a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
  • b) il venditore è in possesso di:
    • i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
    • ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Il citato paragrafo 3 prevede che siano accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

  • a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
  • b) i documenti seguenti:
    • i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
    • ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
    • iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Con Risposta ad interpello del 23 aprile 2020 l’Agenzia Entrate ha chiarito che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, con trasporto a cura dell’acquirente, possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione:

  • la fattura di vendita,
  • il documento di trasporto (Cmr) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato Ue),
  • il documento bancario di pagamento,
  • la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione,
  • gli elenchi Intrastat.

Il bonus facciate: detrazione 90%

La legge di Bilancio 2020 all’articolo 1, commi 219-224, ha introdotto un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, proprietari o detentori dell’immobile, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Sono quindi ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può invece essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva né dai soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

 

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include invece le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato una guida.

COVID-19: consegne a domicilio anche senza SCIA

È sempre consentita, anche per prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità, la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.

La consegna al domicilio su ordinazione si configura come una diversa “modalità organizzativa di vendita” rispetto alla forma di vendita in negozio; detta modalità (consegna a domicilio su ordinazione) è consentita in questo periodo emergenziale anche alle attività di commercio al dettaglio chiuse alla clientela e quindi si ritiene non sia necessaria una specifica procedura né altro aggravamento burocratico (SCIA o altro).

È in ogni caso opportuno confrontarsi preventivamente con l’Ufficio Commercio del Comune competente.

Prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covd-19 ha firmato l’Ordinanza n. 10/2020 del 26 aprile 2020 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).

L’ordinanza dispone che il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti (indicati nell’allegato 1) praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Allegato 1

MASCHERINE FACCIALI (STANDARD UNI EN 14683)

Tipo I:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo II:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo IIR

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60

Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

È on line l’elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall’Inail

È online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente dall’Inail in attuazione del terzo comma dell’articolo 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via straordinaria, fino al termine dell’emergenza Covid-19.

L’elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile.

La lista si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.

Quasi tutti i dpi sottoposti all’esame dell’Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo.

Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l’Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.

Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, l’Inail ha anche aggiornato le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Inail.

Approvato un nuovo protocollo inerente le misure da adottare per la riapertura di uffici e luoghi di lavoro

Il 24 aprile 2020 è stato integrato il Protocollo-ambienti-di-lavoro_24-aprile-2020 già sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorirà, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Tra gli aggiornamenti si segnala:

  • la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” per il rientro dei lavoratori già risultati positivi al Covid-19
  • l’utilizzo delle mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni
  • la sanificazione straordinaria degli ambienti alla riapertura nelle situazioni più a rischio
  • la rimodulazione degli spazi di lavoro e delle postazioni, distanziate, oltre alla previsione di orari differenziati

Il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

Inail ha pubblicato sul suo sito internet un documento tecnico che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista dal prossimo 4 maggio.

Esposizione, prossimità e aggregazione sono le variabili per classificare il rischio.

Nella prima parte del documento è illustrata una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.

La seconda parte contiene un focus sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020.

La pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui Inail partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.

On line il modulo MCC per le domande per la garanzia al 90%

Dal pomeriggio del 23 aprile imprese e professionisti possono inviare la richiesta alle banche e agli altri intermediari finanziari per richiedere la garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro. Per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

E’ disponibile sui siti internet del Fondo di garanzia, del Ministero dello Sviluppo economico e del Gestore Mediocredito Centrale il modulo per la presentazione delle richieste di garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato (allegato 4). Banche e altri intermediari finanziari devono acquisire il modulo per poter presentare a loro volta la richiesta di garanzia al Fondo attraverso il Portale FdG.