Proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 il D.P.C.M. datato 27 giugno 2020, con il quale viene disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che derivano dal modello Redditi 2020.
Il differimento è legato agli ISA, e di conseguenza non riguarda la generalità dei contribuenti. Quindi i soggetti non titolari di partita IVA, che non siano “collegati” ad un qualche soggetto che può godere della proroga, non potranno avvalersi di questi 20 giorni aggiuntivi.
Rientrano nella proroga anche:
- i contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi), ovvero i pochi ancora che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- i contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il calendario risulta pertanto il seguente:
- prima scadenza 30 giugno (o 30 luglio con lo 0,4% in più) per i soggetti che non rientrano nelle caratteristiche sovra esposte ai fini del differimento, ovvero i “privati”, che non siano soci o coadiuvanti di imprese rientranti nella proroga;
- prima scadenza 20 luglio (o 20 agosto con lo 0,4% in più) per i soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA (che siano da applicarsi o meno, in presenza di cause di esclusione o inapplicabilità).
In occasione di una analoga proroga, già nel 2019, era stato precisato che ne possono beneficiare tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricordiamo infine che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:
- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
- se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.
Ecobonus e Sismabonus: alcune precisazioni dall’Agenzia Entrate
L’Agenzia Entrate, con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34, n. 34 ha precisato che, così come la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetto “ecobonus” spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di tali immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”, tale conclusione opera anche con riferimento al “sismabonus”, cioè alla detrazione riconosciuta per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa.
Quindi, per entrambe le tipologie di incentivo sono fiscalmente agevolati gli interventi eseguiti dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione.
Devono quindi ritenersi superate le indicazioni fornite con precedenti documenti di prassi.
Agenzia Entrate – Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”
Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) in materia di riscossione.
Come noto, l’art. 154, lettera a) del citato decreto ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono infatti sospesi i pagamenti in scadenza all’8 marzo al 31 agosto 2020.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, chiarisce l’Agenzia, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.
I chiarimenti per gli ISA del periodo 2019
L’Agenzia Entrate, tramite la Circolare 16 giugno 2020, n. 16/E ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019.
Il documento illustra le novità più rilevanti e riporta come trattare gli i “ulteriori dati” rispetto a quelli inclusi nei modelli, i cosiddetti dati “pre-calcolati” resi disponibili dall’Agenzia Entrate.
Ad esempio nel caso in cui i beni acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui al”art. 1, commi 91 e 92, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) vengano ceduti a titolo oneroso, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, la variazione fiscale in aumento relativa al recupero delle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in virtù del superammortamento dovrà essere indicata nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” dei modelli ISA.
Oppure, nel caso del socio amministratore di un’impresa che è anche dipendente della stessa, le relative informazioni confluiscono soltanto nel rigo “Soci amministratori” del quadro A, indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).
Bonus fiscale dal 1° luglio per le commissioni POS e limite al contante
Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio il credito d’imposta del 30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di utilizzo del contante.
Lo scopo è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal contante e la normativa era stata introdotta dal decreto fiscale Dl n. 124/2019 collegato alla legge di bilancio 2020.
È stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020.
Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio, a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.
Da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta:
- può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
- è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
Il provvedimento 29 aprile 2020 dell’Agenzia Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos.
La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.
Sono stati altresì individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile, non si considerano tali bollettini postali e assegni, devono comunicare a questi ultimi telematicamente (via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.
Scadenza IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2020 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.
In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)
Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,05% annuo.
In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:
- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
Le responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente
L’art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), prevede la possibilità di cedere, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio;
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio;
- il credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio.
In caso di cessione:
- la responsabilità per l’esistenza del credito ricade comunque solo in capo al cedente;
- il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
È un principio consolidato. Anche con riferimento alle cessioni dei crediti d’imposta da Ecobonus e Sismabonus, l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito che a seguito della cessione del credito avrebbe effettuato controlli:
- al cedente per contestare una eventuale mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta. In tal caso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del cedente, maggiorato di interessi e sanzioni;
- al cessionario per contestare una eventuale indebita fruizione, anche parziale, del credito. In tal taso l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Ecco perché, anche in previsione dell’imminente avvio dell’Ecobonus al 110%, è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia.
Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2020
Il comma 7-ter dell’articolo 10 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 prevede che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con delibera n. 28248 del 10 marzo 2020, ha confermato la riduzione del contributo rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, relativamente all’anno 2020, a euro 2.750,00.
Nel caso di appartenenza a gruppi societari, il versamento può essere disposto dalla società madre ma singolarmente per ciascuna delle società soggette al contributo. Solo ed esclusivamente ove si raggiunga la soglia massima per il gruppo di società (euro 275.000,00), è ammesso un unico versamento da parte della società madre, che consente di svincolare dal pagamento tutte le società del gruppo.
Il pagamento del contributo potrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA entro il 31 luglio 2020.
Qualora il contributo non venga pagato entro il 31 luglio 2020, sarà necessario accedere all’indirizzo web: www.agcm.it/contributo.html, identificarsi con codice fiscale e pin in possesso della società e generare il nuovo avviso di pagamento PagoPA comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento decorrenti dalla data di scadenza del termine di versamento.
In caso di omesso o parziale versamento del contributo, l’Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Tutte le informazioni in merito al contributo da versare all’Autorità sono disponibili sul sito internet www.agcm.it nella apposita sezione dedicata al Contributo agli oneri di funzionamento.
Emanato il Provvedimento per il Bonus Vacanze
Il 17 giugno 2020 è stato emanato il Provvedimento direttoriale 17 giugno 2020, n. 237174 , con il quale l’Agenzia Entrate, in attuazione dell’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), chiarisce la disciplina relativa al cosiddetto tax credit vacanze, fornendo le istruzioni sulle modalità per richiedere, attivare e utilizzare il bonus.
L’agevolazione è destinata ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus vacanze potrà essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Il credito spetta nelle seguenti misure:
COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE | MISURA MASSIMA del CREDITO |
1 persona | 150 euro |
2 persone | 300 euro |
3 o più persone | 500 euro |
La domanda potrà essere presentata dal 1° luglio 2020 da parte di uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE).
La verifica dei requisiti e gli adempimenti conseguenti sarà effettuata da PagoPA Spa, che successivamente invierà al soggetto richiedente un messaggio contenente l’esito dell’istanza. In caso di esito positivo della verifica, sarà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. L’Agenzia Entrate, a sua volta, confermerà il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco e il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore.
Il credito può essere fruito nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e nella misura del restante 20%, come detrazione Irpef dovuta per il 2020, in sede di dichiarazione dei redditi (soltanto da soggetto intestatario della fattura o scontrino/ricevuta fiscale).
Sia lo sconto che la detrazione sono utilizzabili da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente. In particolare, può fruirne il soggetto che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.
Lo sconto potrà essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il beneficiario (o un altro componente del suo nucleo familiare) può recuperare il bonus in 2 modi:
- in detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021;
- come sconto, entro il 31 dicembre 2020, in una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa.
La struttura alberghiera può a sua volta recuperare lo sconto in 2 modi:
- sotto forma di credito d’imposta, dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo;
- cedendo il credito d’imposta a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia Entrate attraverso una procedura web dedicata.
Inoltre, Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus Vacanze:
- “6915” denominato “BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 dovrà essere sempre indicato il valore “2020”.
Il codice tributo “6915” sarà operativo a decorrere dal 1° luglio 2020.
Start-up innovative: comunione legale e bonus per investimenti
L’Agenzia Entrate, con la risposta n. 146/2020 a un quesito avente ad oggetto “Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative – Articolo 29 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179” ha affermato che non è sufficiente essere in regime di comunione legale dei beni per dover condividere con il coniuge i benefici fiscali derivanti dalla sottoscrizione di quote di capitale in start-up innovative.
La detrazione IRPEF spetta quindi, per intero, al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’investimento, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto del regime della comunione legale, la titolarità giuridica delle quote appartenga al coniuge per il 50%.