La comunicazione per la cessione del credito e i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con Provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia Entrate ha approvato il modello di Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito d’imposta relativo ad una delle detrazioni “edilizie” ex art. 121 del DL 34/2020.

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta non solo per gli interventi che godono del “cosiddetto superbonus del 110%” ma anche per il bonus facciate, nonché per gli interventi in genere di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate negli anni 2020 e 2021.

La “Comunicazione” deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, a cura dal beneficiario della detrazione ovvero in caso di lavori condominiali dall’amministratore del condominio entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Vale la pena precisare che la locuzione “sconto in fattura” generalmente utilizzata per definire la cessione del credito al fornitore costituisce in realtà una modalità di pagamento in natura mediante appunto la cessione del credito. Il fornitore pertanto dovrà esporre l’intero importo della sua prestazione su cui applicherà l’IVA ai sensi di legge. La riduzione del corrispettivo costituirà pertanto uno sconto finanziario quantificato in misura pari a quanto concordato fra le parti. È di tutta evidenza che per motivi di equivalenza finanziaria il fornitore acquisterà il credito ad un valore inferiore al suo valore nominale.

Con la Circolare n. 24/E l’Agenzia ha altresì chiarito che possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

I versamenti sospesi: la ripresa al 16 settembre

Il 16 settembre è la scadenza fissata per versare imposte e contributi che erano state sospese per l’emergenza Coronavirus. In particolare è possibile versare il dovuto:

  1.  entro il 16 settembre 2020, o di suddividerlo in quattro rate mensili di pari importo, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16 settembre 2020 per terminare il 16 dicembre 2020 (Art. 126, del D.L. n. 34/2020);
  2. oppure effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in ragione del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante il versamento al massimo di 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima rata da effettuarsi entro il 16 settembre 2020 e la quarta il 16 dicembre 2020. Il saldo, pari all’altro 50% dei versamenti dovuti, può essere effettuato, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso un rateizzo da 2 a 24 rate mensili di pari importo, con la prima rata scadente il 16 gennaio 2021 (Art. 97, del D.L. n. 104/2020).
La nuova rivalutazione 2020 nel “decreto agosto”

Il decreto legge 14 agosto 2020, n.104, il cosiddetto “decreto agosto” all’articolo 110 ha disposto la possibilità di usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Lo scopo del legislatore è quello di aiutare le società a patrimonializzarsi e per alcuni imprenditori si tratta sicuramente di un’opportunità molto interessante.

I soggetti interessati dalla norma sono le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

Possono essere oggetto di rivalutazione, purché iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2019:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili “merce”, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

È possibile rivalutare anche beni completamente ammortizzati e immobilizzazioni in corso.

I beni posseduti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

La rivalutazione 2020 presenta delle novità rispetto alle precedenti rivalutazioni.

È possibile effettuare la rivalutazione anche per un solo bene e questa sarà efficace a partire dal bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi nell’esercizio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La rivalutazione dovrà essere esposta nell’inventario e nella nota integrativa.

La rivalutazione, che riguarda quindi beni materiali e immateriali, è prevista in modo gratuito per i soli fini civilistici; non occorre quindi il versamento dell’imposta sostitutiva.

Per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, occorre versare un’imposta sostitutiva pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i non ammortizzabili.

Quindi, ai fini fiscali è possibile dedurre i maggiori ammortamenti a partire dal 2021; il riconoscimento del costo ai fini delle plusvalenze sarà possibile dal 2024.

Contabilmente il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato ad un’apposita riserva speciale.

Dal punto di vista fiscale questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio. Il decreto agosto, richiamando l’art. 13 comma 3 della L. 342/2000, stabilisce però che la riserva andrà a formare il reddito imponibile in capo alla società e ai soci nel caso in cui sia distribuita.

Inoltre sempre con riferimento alla medesima legge richiamata, “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

Qualora il bene rivalutato venga ceduto a titolo oneroso, o in caso di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.

Il D.L. agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Entrambe le imposte sostitutive previste dal D.L. agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, scadenti:

– la prima entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;

– le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei successivi due esercizi.

L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

Pubblicato il decreto attuativo per il “bonus mobilità” e i rimborsi per l’acquisto di biciclette

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 5 settembre 2020, il decreto del Ministero dell’Ambiente datato 14 agosto 2020, che stabilisce le modalità e i termini per l’ottenimento del “buono mobilità”, spettante dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, in attuazione del “Programma sperimentale buono mobilità”.

L’agevolazione consiste in un buono o rimborso pari al 60% della spesa sostenuta, e comunque non superiore a 500 euro, per l’acquisto di biciclette (nuove o usate), anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come monopattini, hoverboard e segway), nonchè per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Per godere dell’agevolazione occorrerà seguire un’apposita procedura telematica, accedendo tramite SPID.

Possono godere del contributo i soggetti maggiorenni residenti:

  • nei capoluoghi di regione
  • nelle città metropolitane;
  • nei capoluoghi di provincia;
  • nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il “buono mobilità” può essere chiesto una sola volta.

Per usufruire dell’agevolazione sono previste due fasi:

  • la prima fase è valida per acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020 e sarà il cittadino ad essere rimborsato, tramite accredito su conto corrente, del 60% della spesa documentata con fattura previa richiesta su un’apposita piattaforma web;
  • nella seconda fase valida dal 4 novembre al 31 dicembre 2020 il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%. Sulla piattaforma sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti. I potenziali beneficiari per ricevere il buono potranno registrarsi attraverso SPID. Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo

Il contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi

Il cosiddetto “decreto agosto”, D.L. n. 104/2020, ha prorogato per la filiera della ristorazione e per le attività commerciali dei centri storici alcuni contributi a fondo perduto già previsti dal “decreto rilancio”.

I ristoratori che hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai 3/4 rispetto a quello dei mesi da marzo a giugno 2019, viene previsto un contributo per l’acquisto di prodotti alimentari.

Ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici con elevata presenza turistica, il contributo spetta, invece, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il bonus ha lo scopo di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di ristorazione ed è diretto a ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:

  • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
  • 56.29.10 (mense)
  • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

che risultano già in attività alla data di entrata in vigore del Decreto legge (14 agosto 2020).

I soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’erogazione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.

Potenziato il credito d’imposta locazioni: estensione a giugno

Il “decreto agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) è intervenuto potenziando il credito d’imposta affitti (ex art. 28 del decreto Rilancio D.L. 34/2020). In particolare:

  • non sono tenuti a rispettare il tetto di 5 milioni di euro di ricavi le strutture alberghiere, le strutture agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Ricordiamo che la regola generale prevede che possano godere del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda solo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Rilancio” ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  • viene estesa di un mese la durata temporale dell’agevolazione, aggiungendo, a favore di tutte le tipologie di imprese e professioni, il mese di giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il mese di luglio.

Resta confermata la condizione di avere subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. La verifica va effettuata “mese su mese”: il credito d’imposta potrebbe quindi spettare anche solo per alcuni dei mesi interessati.

Per alcuni soggetti la condizione del calo di fatturato non è richiesta: oltre che ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche i soggetti che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Invariato il codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive

Non sono state accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl di conversione del “decreto semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti della nuova disciplina prevista dal DL 76/2020 in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.

Il “decreto semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non definitive.

Gli emendamenti proposti in Senato avevano l’obiettivo di rimodulare la soglia di gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente esigibili dall’amministrazione finanziario.

Le proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4 dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (il testo dovrà ancora passare alla Camera ma delle modifiche sono improbabili).

Pertanto un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.

La disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità costituzionale, in primis la potenziale lesione del diritto di difesa.

16 settembre 2020: invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2020

Scade il 16 settembre il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativa al II trimestre 2020.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza prevista vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l’Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: la scadenza al 30 settembre

L’articolo 186 del Decreto Rilancio ha modificato l’articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un credito d’imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30%). Il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (precedentemente era solo sugli investimenti incrementali).

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente

Con la Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni (nel caso oggetto dell’istanza di interpello trattasi di Bonus facciate ed Ecobonus), ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

In particolare, precisa ancora l’Agenzia Entrate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. Ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 04.09.2020 l’Agenzia Entrate ha chiarito che il decreto legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”) ha, tra l’altro, disciplinato, all’articolo 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione “prima casa”.

Con la Circolare del 13 aprile 2020, n.9, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione “prima casa” per coloro che ne hanno usufruito.

In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.

Nel caso pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post 23.02.2020).

Utilizzabile il credito d’imposta per la moneta elettronica

A partire dal 16 settembre 2020 è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, introdotto dall’art. 22 del collegato alla manovra D.L. n. 124/2019, ed operativo dal 1° luglio 2020.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono le imprese e gli esercenti arti e professioni in misura pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali, ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono diventati obbligatori per importi superiori a 1.999 euro.

Il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici è pari al:

  • 30% delle commissioni addebitate da banche e gestori di strumenti di “moneta elettronica”
  • relative a transazioni inerenti cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori finali ovvero persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Sono gli operatori finanziari che forniscono in Italia servizi di moneta elettronica (carte di credito, carte di debito, prepagate), a determinare l’ammontare delle transazioni che danno diritto alla fruizione del credito d’imposta e a trasmettere all’Agenzia Entrate tutti i dati relativi alle transazioni e le relative commissioni dovute.

In particolare i soggetti prestatori di servizi di pagamento, che operano in Italia, anche se privi di stabile organizzazione, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, a comunicare tramite il sistema di interscambio:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito. Per mese di addebito si intende il mese e l’anno nel quale sono state addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Il credito d’imposta è fruibile, in compensazione con modello F24 (tramite i canali Entratel/Fisconline), a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

La prima trasmissione dati effettuata dai gestori di moneta elettronica scadeva il 20 agosto (per il mese di luglio), quindi la prima possibilità di effettiva fruizione per l’esercente è nel mese di settembre.

La comunicazione inviata all’Agenzia Entrate da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento non viene portata a conoscenza dei potenziali fruitori del credito d’imposta; gli esercenti vengono informati dai dati utili al calcolo del credito d’imposta spettante mediante altre modalità.

Infatti i soggetti prestatori di servizi di pagamento, oltre a dover trasmettere la comunicazione al Sistema di Interscambio, devono anche provvedere anche alla comunicazione delle informazioni utili al calcolo del credito d’imposta agli esercenti. Tale comunicazione deve transitare via PEC, oppure essere messa a disposizione tramite i servizi di remote banking, entro il ventesimo giorno successivo al periodo di riferimento.

La comunicazione contiene:

  • l’elencazione delle operazioni di pagamento effettuate nel mese di riferimento, numero e valore totale;
  • il numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia (anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione).

Il credito d’imposta, pari al 30%, è commisurato all’ammontare delle commissioni addebitate con esclusivo riferimento alle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali, più i costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando il codice tributo dedicato, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020, indicando:

  • 6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – sezione Erario
  • mese di riferimento – mese di addebito delle commissioni
  • anno di riferimento – anno di addebito delle commissioni

Del credito e dei relativi utilizzi occorrerà poi dar conto nel quadro RU di Redditi, fino ad avvenuto

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.