15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza

Ricordiamo che l’articolo 99 del decreto legge n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”).

I pagamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo “stato di emergenza”. La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione finale verrà presa a ridosso della scadenza, in base all’evoluzione della pandemia.

Con la fine dello stato d’emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarebbe il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart working).

Meno del 10% il contributo sulle spese di sanificazione

Sarà solo del 9,34% (e non del 60%) il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate dell’11 settembre 2020 ha infatti determinato l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nella misura del 15,6423% di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7 settembre dagli aventi diritto.

Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.

Per cui:

Spesa agevolabile 100
Credito d’imposta da istanza 60
Credito d’imposta fruibile (60 x 15,6423%) 9,38

Si ricorda che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60.000 euro.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • o in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia Entrate della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre.

La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese

Indirizzo PEC: dal 1° ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola

L’art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che ai professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d’ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni:

  • per le società da 206 a 2.064 euro
  • per le imprese individuali da 30 a 1.548 euro

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d’ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Si consiglia di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito https://www.inipec.gov.it e di verificarne il corretto funzionamento.

È altresì necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata.
Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020, per anno d’imposta 2019), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Si ricorda che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50 mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

Superbonus e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati

Nella Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 l’Agenzia Entrate, in relazione alle “altre spese ammissibili al superbonus” ha chiarito che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus a condizione, però, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi, progettazione e ispezione e prospezione) e degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Bonus pubblicità: validità delle comunicazioni presentate dal 1 al 31 marzo 2020

L’articolo 186 del Decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato l’articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.
Per il 2020, infatti, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Il Decreto “Rilancio” ha inoltre modificato la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020.

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate alcune FAQ sul tema, aggiornate all’8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.
In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.

Nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia Entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

5 per mille: in Gazzetta Ufficiale il DPCM con destinatari e modalità di accreditamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17-09-2020 è stato pubblicato il DPCM 23 luglio 2020, che definisce:

  • le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;
  • le modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Come previsto dall’Art. 1 del DPCM, il contribuente può scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF:

  1. a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  2. per il finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
  3. per il finanziamento degli enti della ricerca sanitariaquali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
  4. a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenzadel contribuente;
  5. a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e’ presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La nuova fattura elettronica: tutto più informatizzato

Dal 1° ottobre sarà possibile applicare le nuove regole per la fatturazione elettronica che diventeranno poi obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le novità riguardano specifiche tecniche, approvate in ultimo con il Provvedimento n.166579/2020 dell’Agenzia Entrate, che modificano il tracciato delle fatture elettroniche.

In particolare le nuove indicazioni si applicano alla codifica della natura dell’operazione e del tipo documento.

Sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sotto-codifiche.

E’ richiesto infatti un maggior dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2).

Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Salvo diverse istruzioni è possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

Non è altresì chiaro se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4.

Ulteriori novità riguardano le nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 , sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Il TD20 rimane valido per le autofatture da regolarizzazione.

I codici da TD24 a TD27 serviranno invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso).

In sintesi:

Tipo Documento Codice
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Gli aiuti di Stato nel modello Redditi: il saldo IRAP

Si ricorda che nel quadro RS dei modelli REDDITI 2020, il cui invio telematico scadrà il 30 novembre, occorre compilare il prospetto denominato “Aiuti di Stato” da parte dei soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della L. n. 234/2012, hanno ricevuto aiuti di Stato e/o aiuti de minimis. Le informazioni contenute nel prospetto rilevano ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia Entrate ha specificato che l’indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il prospetto nel quadro RS denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che nel 2019 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di:

– aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis);

– aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del DM 31 maggio 2017).

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Come evidenziato dalle istruzioni, il prospetto è da compilare seguendo il principio di competenza, quindi se si sono verificati i presupposti per la fruizione nel periodo d’imposta (2019) e anche se sono maturati nel periodo, ma non ancora fruiti.

Non devono essere indicate le agevolazioni che non hanno natura di aiuti di Stato, per esempio superammortamenti e iperammortamenti e il credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013.

Ai fini della compilazione del prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2020 contengono una tabella (non esaustiva) con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi.

Per ciascun aiuto ricevuto va compilato un distinto rigo indicando:

– il codice dell’aiuto spettante;

– la forma giuridica del soggetto beneficiario, la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, ecc.) e l’ATECO;

– il settore del beneficiario;

– l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante: credito d’imposta o risparmio d’imposta;

– le date di inizio e fine progetto;

– l’indirizzo della localizzazione del progetto o sede del beneficiario;

– la tipologia di costo sostenuto;

– le spese agevolabili, la percentuale (se prevista) e l’ammontare dell’aiuto.

Nella sezione “Impresa unica” vanno indicati i codici fiscali delle imprese che hanno una relazione con la beneficiaria: per esempio quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto.

In merito agli aiuti di stato, con la Circolare 25/E/2020 l’Agenzia Entrate ha fornito importanti indicazioni con riferimento alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020 contenuta nel cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), recentemente convertito dalla Legge 77/2020.

L’agenzia ha chiarito che il beneficio ricevuto dai contribuenti deve essere obbligatoriamente dichiarato nella sezione del quadro IS, specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.

Anche in questo caso l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 sono tenuti a compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24 D.L. 34/2020.
Attenzione alle false email con presunte incoerenze in materia di IVA

Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di tentativi di phishing: stanno infatti circolando false email provenienti da sconosciuti, con mittente “Il direttore dell’Agenzia delle Entrate” o “Gli organi dell’Agenzia delle entrate” che, nel testo, invitano a cliccare sull’allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”.

L’Agenzia Entrate si dichiara estranea a questi messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste comunicazioni, che costituiscono un tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari, anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

L’Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti non vengono mai inviate per posta elettronica.