In scadenza l’acconto della nuova “Super IMU”

Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La IUC, meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.

La grossa novità riguarda il fatto che dall’anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.

La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

INPS: in arrivo i 600 euro di aprile senza nuova domanda

Le categorie di lavoratori indicate nel Decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve (o hanno già ricevuto) l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica.

Il secondo pagamento di aprile è in disposizione dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.

Per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la domanda possono accedere al servizio indennità COVID-19 con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).

L’Istituto informa inoltre che, entro la fine di maggio, sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

Qui il Comunicato Stampa dell’Inps.

Gli adempimenti fiscali prorogati e in scadenza al 30 giugno

Per effetto dei vari Decreti Legge che si sono susseguiti negli ultimi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il mondo, nel nostro Paese, la maggiori parte degli adempimenti fiscali che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2020.

L’art. 62 del Decreto “Cura Italia” hai infatti previsto la proroga al 30 giugno degli adempimenti fiscali scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Tra gli adempimenti sospesi, che dovranno quindi ora essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • la presentazione del modello IVA TR per il rimborso e le compensazione del credito relativo al I trimestre 2020;
  • la comunicazione liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • l’esterometro del primo trimestre 2020;
  • la presentazione del modello EAS (comunicazione dati rilevanti enti associativi);
  • l’invio del modello INTRA;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali;
  • la richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.

Il contribuente ha comunque avuto sempre la possibilità di effettuare gli adempimenti nei termini originari.

In vista dell’avvicinarsi della scadenza “generale” è quindi opportuno organizzarsi al meglio per scongiurare il rischio di qualche dimenticanza.

Al via i servizi di assistenza “agili” dell’Agenzia Entrate: online la guida

Gli strumenti informativi di cui dispone l’Agenzia Entrate per assistere i contribuenti sono molteplici:

  • le caselle di posta elettronica o Pec,
  • il portale internet,
  • l’app mobile,
  • il contact center.

L’Agenzia ha pubblicato una guida dedicata

Molti dei servizi erogati allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet, senza che sia necessaria alcuna registrazione. Per esempio il CALCOLO DELLE RATE – CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DICHIARAZIONI e la VERIFICA RICEVUTA DICHIARAZIONE DI INTENTO o la VERIFICA DEL CODICE FISCALE o della PARTITA IVA.

Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Abilitazione ai servizi telematici – La richiesta di abilitazione può essere inviata, firmata digitalmente, tramite Pec. L’indirizzo Pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della password iniziale che verranno inviati dall’Agenzia. La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente dal sito delle Entrate.

Richiesta del codice fiscale o del duplicato – Per ottenere il codice fiscale, il cittadino può presentare la richiesta, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo uno dei servizi agili a disposizione e allegando la necessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il documento di identità). Il certificato di attribuzione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. I servizi agili possono essere utilizzati anche per la richiesta di duplicato del codice fiscale/tessera sanitaria, trasmettendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia del documento d’identità. Stesse modalità anche per la richiesta di attribuzione del codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla presentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

La registrazione degli atti e i rimborsi – Se si intende presentare un atto per la registrazione, la documentazione può essere inviata anche mediante Pec o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite Pec o email, attraverso i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmata digitalmente, può essere presentata via Pec.

Comunicazioni di irregolarità e precompilata – L’invio delle comunicazioni a seguito del controllo automatico e formale delle dichiarazioni è stato sospeso all’inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure utilizzare direttamente il servizio “Civis”, se abilitato a Fisconline, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata. Si può accedere, infine, alla dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconline o dell’Inps, oppure tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e inviarla in autonomia. Il contribuente può scegliere il modello precompilato che ritiene più idoneo e può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

Decreto Rilancio: trasformazione detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

L’Agenzia Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto”Rilancio”, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel documento viene presentata, sotto forma di schede, una sintesi delle novità di carattere fiscale e vengono descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

Relativamente all’Art. 121 il Decreto Rilancio prevede, per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,

la possibilità di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
  2. per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, viene precisato nel Decreto, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Tavoli all’aperto: esenzione per 6 mesi a bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico

L’art. 181 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici – interesse economico privato che spesso si scontra con la necessità di assicurare il distanziamento sociale determinato dall’emergenza epidemiologica COVID-19 – concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, per il periodo dall’1 maggio e fino al 31 ottobre 2020 la Tosap e la Cosap e di permette l’utilizzo o un ampliamento dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, tramite domanda semplificata, in via telematica, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.

Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico

Queste sono le tipologie degli esercizi:

  1. a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020 (in pratica dall’entrata in vigore o dalla riapertura dei bar e ristoranti e sino al 31.10.2020, ossia circa 5 mesi).

Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all’autorizzazione e l’utilizzazione delle superfici è autorizzata.

730 precompilato: accettato “senza modifiche” solo se completo

L’Agenzia Entrate, con una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, precisa che la condizione per cui il modello 730 precompilato sia accettato senza modifiche, e quindi si possa usufruire dei vantaggi sui controlli, è che lo stesso sia completo e non siano necessarie correzioni o integrazioni.

Inoltre la dichiarazione si considera accettata:

  • nel caso in cui sia trasmessa senza modificare i dati indicati nel modello precompilato;
  • quando il contribuente effettua modifiche che non incidano sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio quando si inseriscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio o il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico);

L’Agenzia puntualizza però che, qualora il coniuge venga indicato “a carico” del dichiarante, il suo inserimento inciderà sulla determinazione dell’imposta e, di conseguenza, la dichiarazione risulterà modificata.

L’importo del Diritto camerale 2020

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Con la nota 346972 dell’11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2020.

È inoltre disponibile sul sito internet dedicato la possibilità di:

– consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

– calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

– effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • le società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) €44,00 €8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria €100,00 €20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole €100,00 €20,00
Società semplici agricole €50,00 €10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 €100,00 €20,00
Soggetti iscritti al REA €15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria €55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

 

Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a €100,00.

Bando Impresa Sicura: pubblicate le graduatorie

Invitalia ha pubblicato le graduatorie di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase di prenotazione, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta:

  • Elenco1: Prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso;
  • Elenco2: Prenotazioni non ammesse a presentare domanda di rimborso.

Dopo 1,046 secondi dall’avvio del click day i fondi erano esauriti.

Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile all’indirizzo: https://erogazione.dpi.invitalia.it/

Pubblicati gli elenchi definitivi del 5 per mille

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti (Enti del volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti della ricerca scientifica e dell’università, Enti della Ricerca Sanitaria) che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dell’Irpef 2020 (anno d’imposta 2019).

In particolare, gli elenchi degli Enti del volontariato, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti della ricerca scientifica e dell’università sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati in data 12 maggio 2020, mentre quelli della ricerca sanitaria non sono stati modificati.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. 

Cordiali saluti.