Con il decreto “Ristori-quater”, proroga dei termini per dichiarazioni e versamenti e nuovi contributi a fondo perduto
Il Consiglio dei Ministri si è riunito nella tarda serata di domenica 29 novembre 2020, per varare il decreto “Ristori-quater”. Il testo definitivo non è stato ancora pubblicato ma nella notte tra il 29 e il 30 novembre è stato divulgato il seguente “comunicato stampa” che ne riassume i contenuti.
DECRETO RISTORI QUATER
Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19.
Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.
Di seguito le principali misure introdotte.
- Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap – Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
- Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre – È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
- Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap – Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.
- Proroga definizioni agevolate – La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
- Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione – Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
- Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco – Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.
- Estensione codici Ateco – La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
- Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. - Associazioni sportive – È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
- Indennità per i lavoratori sportivi – Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
- Fiere e Congressi, spettacolo e cultura – Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
- Sicurezza e forze armate – Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19.
- Contributo alle Regioni per la riduzione del debito – Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso.
- Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese – Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
- Fondo perequativo – È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
- Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati – I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.
- Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020 – Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021.
- Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio – L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.
Quattro scadenze per i versamenti in scadenza il 30 novembre
Il versamento degli acconti originariamente dovuti per il 30 novembre 2020 prevede quest’anno quattro diverse categorie di contribuenti:
1 – i soggetti ISA penalizzati dal COVID-19 – continuano a beneficiare del differimento al 30 aprile 2021 disposto dall’art. 98 del DL 104/2020 e dall’art. 6 del DL 149/2020 se, in alternativa:
– nel primo semestre dell’anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nei due Allegati (Allegato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020, come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”) , e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. “zone rosse”. ATTENZIONE: dovrebbe valere il colore in vigore nel giorno della scadenza.
2 – i soggetti NON ISA penalizzati dal COVID-19 – la categoria, che sarà meglio definita nel testo, con ancora disponibile, del decreto “Ristori-quater”, potrà beneficiare del differimento al 30 aprile 2021. Dovrebbe essere rappresentata dai soggetti che non applicano gli ISA che:
– operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” o gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni”, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019;
– ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
3 – gli “operatori economici” diversi dai precedenti – anche questa terza categoria sarà meglio definita dal decreto “Ristori-quater”, e dovrebbe essere rappresentata dagli “operatori economici”/titolari di partita IVA diversi da quelli compresi nelle precedenti due categorie. Per questi soggetti il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.
4 – i soggetti non titolari di partita IVA – Per questi soggetti il termine di versamento della seconda o unica rata fissato al 30 novembre 2020.
Il comunicato stampa ad oggi disponibile non lo specifica, ma è ragionevole ritenere che saranno interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive e addizionali (es. regimi forfetario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex DL 98/2011, cedolare secca) e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette.
Fatture di fine anno: la detrazione IVA
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia Entrate.
Si ricorda, innanzitutto, che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA.
Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.
Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.
L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. …”.
Per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.
Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2021 riferimento 2020, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.
La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Ad esempio: un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2020, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2021. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2020), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione.
Fattura emessa a dicembre 2020 | Ricevuta e registrata a dicembre 2020 | Detrazione in dicembre 2020 |
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021) | Detrazione in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale | |
Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021) | Detrazione non ammessa | |
Ricevuta e registrata a gennaio 2021 | Detrazione ammessa a gennaio 2021 |
La cancellazione della seconda rata IMU
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2020.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in alcuni casi la seconda rata non deve essere versata.
Per verificare se è possibile godere di tale agevolazione occorre far riferimento a tre Decreti emergenziali: il “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito ormai nella legge n. 126/2020), il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e il “Decreto Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
In particolare l’art. 78 del “Decreto Agosto”, convertito nella legge n. 126/2020, ha stabilito che la seconda rata IMU 2020 non deve essere versata per:
- a) gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e le relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, non sarà dovuta per gli anni 2021 e 2022. L’efficacia di quest’ultima previsione è subordinata, all’autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda che il decreto Rilancio aveva introdotto anche l’esenzione dalla prima rata IMU per gli immobili del settore turistico sopra indicati alla lettera a) e b).
Alla luce delle nuove restrizioni imposte ad alcune attività commerciali, sono stati recentemente emanati due nuovi decreti a distanza di pochi giorni uno dall’altro: il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis.
L’art. 9 del D.L. n. 137/2020 (“Decreto Ristori”) ha previsto che, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, sono esonerati dall’imposta gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso, poi sostituito dall’allegato 1 del “Decreto Ristori-bis” (alleghiamo la tabella in calce alla lettera).
Inoltre, l’art. 5 del citato “Decreto Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020) ha poi aggiunto un ulteriore elenco di attività, all’allegato 2 del Decreto(alleghiamo la tabella in calce alla lettera), i cui esercenti possono non versare la seconda rata IMU 2020 nei casi in cui il proprietario dell’immobile sia anche il gestore delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse”, individuate dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dall’art. 30 dello stesso “Decreto Ristori-bis”.
L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi
Il 30 novembre scade il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.
Qualora non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.
Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.
I 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 28 febbraio 2021.
La sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle è variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.
Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 28 febbraio 2021, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro (art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997).
Dl 125/2020: termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre 2020
È stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nella legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente abrogato.
Le principali misure in sintesi:
- sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni. Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
- per i piani di rateazione presentati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza “allargata”, che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive.
- sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
- è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.
In Gazzetta il decreto “Ristori-ter”
È stato pubblicato il 23 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, ed è già in vigore, il decreto “Ristori-ter”, che finanzia nuovi contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure restrittive anti-Covid e stanzia nuove risorse per gli aiuti alimentari e per l’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti affetti dal virus.
Viene incrementato il fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per compensare le attività economiche che operano nelle regioni che passano a una fascia di rischio più alta e l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori tra quelle che, nelle cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto (codice ATECO 47.72.10, percentuale 200%).
È stato già preannunciato un altro provvedimento (decreto “Ristori-quater”), contenente il rinvio dei termini di versamento per le categorie che hanno registrato perdite di fatturato.
Startup innovative: il Mise apre al ravvedimento per le attestazioni dei requisiti tardive
L’articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012 prevede che, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato sia tenuto
- ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
- depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.
L’articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012 (per le startup) e l’articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015 (per le Pmi innovative), dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.
Con la circolare 1/v del 10 settembre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle suddette attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa.
In particolare il MISE precisa che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione.
Nell’ottica “più volte sottolineata da questo Ministero di propulsione all’ecosistema delle startup/PMI” il MISE invita poi le Camere di Commercio “a voler inviare una PEC di recall a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, a codeste Camere medesime l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, codesti Uffici procederanno alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020“.
In conclusione il MISE richiama per memoria che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui l’obbligo deve essere assolto, e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, depositi presso il registro delle imprese”.
Il modello per il fondo perduto nei centri storici
A partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid 19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto.
Le domande possono essere inviate tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale ‘‘Fatture e Corrispettivi’’ del sito internet dell’Agenzia Entrate.
L’Agenzia con il Provvedimento 12 novembre 2020, n. 352471 ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
Pubblicate le Liste di Controllo Assirevi per le società Ias/Ifrs
Assirevi ha pubblicato la lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
La check-list IFRS è stata aggiornata per tenere conto degli emendamenti degli IFRS omologati nel periodo dicembre 2019 – ottobre 2020 ed applicabili nella redazione dei bilanci il cui esercizio ha inizio in data 1° gennaio 2020. Nel dettaglio:
Titolo documento | Data emissione | Data di entrata in vigore | Data di omologazione | Regolamento UE e
data di pubblicazione |
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS | marzo 2018 | 1° gennaio 2020 | 29 novembre 2019 | (UE) 2019/2075 -6 dicembre 2019 |
Definizione di rilevante (Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8) | ottobre 2018 | 1° gennaio 2020 | 29 novembre 2019 | (UE) 2019/2104-10 dicembre 2019 |
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) | settembre 2019 | 1° gennaio 2020 | 15 gennaio 2020 | (UE) 2020/34 – 16 gennaio 2020 |
Definizione di un’attività aziendale (Modifiche all’IFRS 3) | ottobre 2018 | 1° gennaio 2020 | 21 aprile 2020 | (UE) 2020/551 – 22 aprile 2020 |
Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (Modifica all’IFRS 16) | maggio 2020 | 1° giugno 2020 | 9 ottobre 2020 | (UE) 2020/1434 – 12 ottobre 2020 |
Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio. La nuova “lista di controllo” è accessibile nella apposita sezione “Checklist” del sito internet di Assirevi.
Lo sconto del Superbonus nella fattura elettronica
Assosoftware, con la risposta a una FAQ pubblicata il 9 novembre 2020, ha chiarito come deve essere compilato il file xml nel caso in cui si debba emettere una fattura elettronica per l’esecuzione di lavori che accedono all’agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e si voglia applicare al cliente lo sconto direttamente in fattura così come previsto dall’art.121 del decreto Rilancio.
Considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, AssoSoftware suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:
Inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>.
Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Una guida dell’Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml
L’Agenzia Entrate ha pubblicato una guida per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell’avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell’utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l’estero. La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.
Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).
Nella guida si precisa tra l’altro che:
- il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l’operazione;
- il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l’ha ricevuta.
Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il C/C, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.
Viene fornito il seguente esempio:
- il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
- il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l’imponibile di 200 euro e l’imposta di 44 euro;
- il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell’importo di 20 euro;
- conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un’imposta di -4,4 euro.
Registrazione atti privati: nuovi codici per il versamento delle imposte ipotecarie e catastali
Con la Risoluzione n. 73/E del 19 novembre 2020 l’Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici:
- “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”
- “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”
- “1557” denominato “ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”
che si vanno ad aggiungere a quelli istituiti con la precedente Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio per il versamento delle imposte di registro e di bollo in relazione alla registrazione degli atti privati a partire dal 2 marzo 2020.
Con la stessa Risoluzione n. 73/E l’Agenzia ha anche rinominato alcuni codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati
“A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
“A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
“A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie – somme liquidate dall’ufficio”.
Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi, precisa ancora l’Agenzia, sono da versare con il vigente codice tributo “9400” – “spese di notifica per atti impositivi”.
Dall’Agenzia Entrate nuova segnalazioni di phishing
Circolano nel web false mail, apparentemente provenienti dall’Agenzia Entrate, che rappresentano veri e propri tentativi di truffa ai danni dei destinatari. Le mail in questione, inviate dal mittente “Gli organi dell’Agenzia delle Entrate” e firmate da “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, chiedono di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull’efficientamento energetico degli edifici. Un’altra email che sta circolando in queste ore indica come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com” e come oggetto “FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”.
L’avvertimento dell’Amministrazione è uno solo: “non aprire gli allegati e cestinarli immediatamente”.
L’Agenzia, infatti, è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto e ricorda che i propri Uffici non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito internet. Al riguardo, nell’area “L’agenzia comunica” del portale istituzionale è disponibile la sezione “Focus sul phishing” in cui si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’AE, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.