Le novità del Decreto “Ristori bis”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il “Decreto Ristori bis” (D.L. n. 149/2020).

Il provvedimento è stato approvato poco dopo il “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) e a questo è strettamente connesso introducendo ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

In sintesi il Decreto ha ampliato le categorie che possono usufruire del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta locazioni, ha esteso ulteriormente l’elenco per le sole zone categorizzate come “zone rosse” e ha previsto alcune proroghe e sospensione dei versamenti sempre con riferimento alla “zona” in cui viene svolta l’attività.

Le novità e le agevolazioni più rilevanti:

Il contributo a fondo perduto

È stata modificata la disciplina del contributo a fondo perduto prevista dal “Decreto Ristori”.

In particolare, viene sostituito l’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 e vengono così ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:

– ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;

– gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone:

– attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Inoltre il contributo viene aumentato di un ulteriore 50% rispetto a quanto previsto dal Decreto Ristori per alberghi (codice Ateco 551000), gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni).

Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto, per l’anno 2021, anche agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

Questo contributo aggiuntivo, tuttavia, non viene analizzato nel presente intervento posto che il testo definitivamente approvato, contrariamente alle anticipazioni, rimanda la misura al 2021; occorrerà presentare un’apposita istanza.

L’art. 2 istituisce anche un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici (allegato 2) interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020 e quindi:

– l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;

– per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;

– l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Il credito d’imposta locazioni

L’articolo 4 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Si ricorda che il decreto Ristori ha riproposto il credito di imposta di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui all’Allegato 1) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, in scadenza al 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.

Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.

Proroga Acconti

Con l’articolo 6 viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), l’articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  1. a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  2. b) ai versamenti relativi all’IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, l’art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

All’art. 15, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore:

– delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge, n. 266/1991;

– delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000;

– delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe.

I criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

All’art. 28 viene precisato che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 17 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Codice ATECO – Allegato 1

493210 – Trasporto con taxi 100,00%

493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%

493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 200,00%

522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%

551000 – Alberghi 150,00%

552010 – Villaggi turistici 150,00%

552020 – Ostelli della gioventù 150,00%

552030 – Rifugi di montagna 150,00%

552040 – Colonie marine e montane 150,00%

552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%

552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%

553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%

559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%

561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%

561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%

561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%

561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%

561042-Ristorazione ambulante 200,00%

561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%

562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%

563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%

591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%

591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%

749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%

773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi ed’intrattenimento 200,00%

799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%

799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%

823000-Organizzazione di convegni e fiere 200,00%

855209 – Altra formazione culturale 200,00%

900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e

spettacoli 200,00%

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%

900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%

920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%

931110-Gestione di stadi 200,00%

931120-Gestione di piscine 200,00%

931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%

931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%

931200-Attività di club sportivi 200,00%

931300-Gestione di palestre 200,00%

931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%

931999-Altre attività sportive nca 200,00%

932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%

932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%

932930-Sale giochi e biliardi 200,00%

932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%

949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la

coltivazione di hobby 200,00%

949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%

960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%

960420-Stabilimenti termali 200,00%

960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%

503000-Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%

619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%

742011-Attività di fotoreporter 100,00%

742019-Altre attività di riprese fotografiche 100,00%

855100-Corsi sportivi e ricreativi 200,00%

855201-Corsi di danza 100,00%

920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%

960110-Attività delle lavanderie industriali 100,00%

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%

522130-Gestione di stazioni per autobus 100,00%

931992-Attività delle guide alpine 200,00%

743000-Traduzione e interpretariato 100,00%

561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%

910100-Attività di biblioteche ed archivi 200,00%

910200-Attività di musei 200,00%

910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%

910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%

205102-Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

Codice ATECO – Allegato 2

47.19.10 – Grandi magazzini 200%

47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%

47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa 200%

47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%

47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%

47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti 200%

47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%

47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%

47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%

47.78.34 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%

47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%

47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%

47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%

47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%

47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%

47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%

47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%

47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%

47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%

47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%

47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%

47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%

47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%

47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%

47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%

47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%

47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere 200%

47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%

47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%

47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%

47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%

47.78.92 – commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%

47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%

47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%

47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%

47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%

47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%

47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%

47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

47.81.02 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%

47.81.03 – Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%

47.81.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%

47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%

47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%

47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%

47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%

47.89.03 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%

47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%

47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%

47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%

47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%

96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza 200%

96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure 200%

96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing 200%

96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%

96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%

96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Versamento del II acconto: il ricalcolo e la proroga

Lunedì 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Quest’anno, ancor più degli anni precedenti, il pagamento degli acconti d’imposta IRES, IRPEF e IRAP si preannuncia particolarmente complicato, anche alla luce delle disposizioni contenute del “Decreto Ristori bis”.

Potrebbe essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.

In tale quadro si inseriscono inoltre diverse norme introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che permettono ad alcuni soggetti di rimandare il versamento degli acconti e in altri la non applicazione di sanzioni.

A seconda che il soggetto sia ISA o che abbia subito perdite consistenti, si possono individuare quattro diversi scenari.

  1. La proroga del versamento per i soggetti ISA

L’articolo 98 del DL 104, il cosiddetto Decreto Agosto, ha previsto, unicamente per i soggetti ISA che presentano una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, che il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi ed IRAP sia prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Potranno beneficiare del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.

Resta invece il termine ordinario del 30 novembre per i contribuenti che non applicano gli ISA, anche se approvati, perché hanno percepito compensi o conseguito ricavi per ammontare complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.

In analogia a quanto già avvenuto in occasione di analoghe proroghe riservate ai soggetti ISA, la proroga dovrebbe essere estesa anche ai soci di società di persone, agli associati delle associazioni di artisti e professioni e, più in generale, ad ogni altro soggetto il cui reddito venga imputato per trasparenza.

Il decreto “Ristori Bis”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, ha previsto per i soggetti ISA (individuati dall’art. 98, comma 1, del “Decreto Agosto”, D.L. n. 104/2020):

  • operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (“zone rosse”), ovvero
  • esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (“zone arancioni”).

la possibilità di beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

  1. La rimodulazione della percentuale dei versamenti per i soggetti ISA

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 aveva previsto che, esclusivamente per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ovvero per i contribuenti con ISA approvati, i versamenti in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%. Per i soggetti “non ISA” la modulazione degli acconti rimane del 40% e 60%.

  1. La depenalizzazione del versamento per il 2020

L’articolo 20 del DL 23/2020, il cosiddetto Decreto Liquidità, ha inoltre previsto, esclusivamente per il 2020, che non sarà sanzionato l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La soglia minima dell’80% potrà essere garantita anche con un

versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In poche parole ciò equivale ad una riduzione secca dell’ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» si interfaccia e va abbinata a tutte le altre disposizioni.

  1. L’abolizione del primo acconto IRAP

Si ricorda che il Decreto Rilancio aveva abolito il primo acconto IRAP con effetti anche sul calcolo del secondo acconto.

Infatti la quota corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque esclusa dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Il contribuente che sceglie il metodo storico deve quindi versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.

La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:

  • per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF
  • per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
Dpcm del 3 novembre 2020: per il contrasto del Covid-19 Italia divisa in tre fasce

Il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, prevede MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona rossa”).

Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico.

L’11 novembre altre regioni hanno cambiato colore.

Attualmente le tre fasce sono così individuate:

Area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Province di Trento, Sardegna, Veneto.

  • Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche dal 15 novembre 2020)

  • Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Chiusura di musei e mostre.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
  • Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano (Campania e Toscana dal 15 novembre 2020)

  • È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
  • Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.
  • Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

AGGIORNAMENTO: il ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato il 13 novembre 2020 una nuova Ordinanza che individua le Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità. A decorrere dal 15 novembre 2020:

  • entrano nell’area arancione le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche
  • entrano nell’area rossa Campania e Toscana.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

  • area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
  • area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
  • area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA in scadenza al 30 novembre 2020

Scade il prossimo 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2020 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Aumenti di capitale a maggioranza semplice fino a giugno 2021

L’articolo 44 del Dl 16 luglio 2020 n. 76 (Dl Semplificazioni) convertito con modifiche in legge 120/2020, ha modificato alcune norme che Codice civile dedicate al tema dell’aumento del capitale sociale delle società.

Per le Spa, in deroga ai quorum (deliberativi e costitutivi) prescritti dal Codice civile e dallo Statuto per le assemblee, fino al 30 giugno 2021 potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi a oggetto gli aumenti del capitale sociale o l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

La predetta norma transitoria si applica anche alle società a responsabilità limitata.

Sempre con effetti fino alla data del 30 giugno 2021, è infine previsto che le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione) potranno deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma 4 (secondo periodo) dell’articolo 2441, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

Test sierologici esclusi dal credito imposta sanificazione

Con la risposta ad interpello n. 510 del 2 novembre 2020, l’Agenzia Entrate ha confermato che non sono agevolabili, ai fini del credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI (articolo 125 del DL n. 34/2020) le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

Aliquota IVA agevolata sui beni utili al contenimento delle epidemie

Con la circolare n. 26 del 15 ottobre, l’Agenzia Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito al tema dell’aliquota IVA agevolata applicabile alle cessioni di taluni beni utili al contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Redatta sotto forma di risposte ai quesiti, il documento di prassi esamina una serie di casi chiarendo alcuni dubbi interpretativi riguardanti l’ambito applicativo del nuovo regime introdotto dall’articolo 124 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).

Si ricorda che per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:

  • fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a tali operazioni),
  • dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5%.

Viene precisato che l’elenco dei beni agevolabili contenuto nell’articolo 124, comma 1, è un elenco tassativo e non esemplificativo; quindi solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Viene inoltre sottolineato che per usufruire del regime di maggior favore le cessioni dei beni in commento devono rispettare la finalità sanitaria che, tenendo conto della natura dei beni elencati, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all’articolo 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di attività.

Viene chiarito, inoltre, che il trattamento IVA agevolato si applica sia alle cessioni/acquisti interni, sia alle importazioni, nonchè agli acquisti intracomunitari di beni. Ne emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.

Rientrano nell’agevolazione anche le cessioni onerose e quelle gratuite nonché le prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del DPR n. 633/72 (contratti d’opera, di appalto, locazione finanziaria, noleggio e simili).

Si riportano alcuni tra i beni agevolati:

  • termoscanner
  • detergenti disinfettanti per mani; nello specifico, i soli prodotti per le mani con potere disinfettante che contengono i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), autorizzati in genere dal Ministero della salute o dall’ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. Non rientrano i comuni igienizzanti per le mani, per i quali, al pari dei detergenti non è prevista alcuna autorizzazione.
  • le mascherine chirurgiche, le mascherine Fp2 e Fp3 oppure le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3 del d.l. n. 18 del 2020. Il beneficio si può estendere anche a quelle riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La cessione del filtro, invece, può fruire del beneficio fiscale anche se venduto singolarmente, trattandosi dell’elemento principale della mascherina che ne garantisce la sicurezza.
  • dispenser a muro per disinfettanti, comprese le piantane dotate di sistemi di fissaggio.
  • tra la strumentazione per diagnostica per COVID-1 rientrano anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) ed i test sierologici
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie.

Le operazioni relative ai beni elencati nell’articolo 124, comma 1, vanno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA secondo le modalità di seguito descritte:

  1. il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2;
  2. il cessionario indica l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.
Profili per identificare i comportamenti anomali e frodi fiscali

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato sul sito della Banca d’Italia un documento contenente quattro schemi per individuare le frodi fiscali. Il documento, dal titolo «Schemi rappresentativi di comportamenti anomali», rivela schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

Il testo si divide in quattro macro-argomenti e sono stati infatti elaborati, in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia Entrate. I seguenti schemi di anomalia:

  • utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • frodi sull’IVA intracomunitaria;
  • frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione internazionale;
  • cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati dalla normativa antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni). Alcuni indici si attagliano specificamente all’attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti. Alcune tipologie operative possono inoltre risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.