Il versamento dell’acconto IVA
Lunedì 28 dicembre 2020 (il 27 cade di domenica) sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2020.
Sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2019 con un debito IVA.
L’eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2020 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.
L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
- storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2020.
- previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.
Quest’anno, in via del tutto eccezionale, sono previste alcune proroghe per i versamenti in scadenza nel mese di dicembre al fine di contenere gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19 in corso; tali proroghe interessano anche il versamento dell’acconto IVA.
In particolare l’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre, per effetto del Decreto Ristori-quater, è prorogato al 16 marzo 2021 per i soggetti:
- esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:
- esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio musei, teatri, palestre,..)
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020;
- operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del Decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse alla data del 26 novembre 2020.
Il versamento sospeso è da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le sanzioni per l’omesso versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Si ricorda che l’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:
- contrassegno, per le sole fatture cartacee;
- modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. 642/72, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche;
- modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI.
E’ stato chiarito che per l’imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:
- al 30%, se il versamento è effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (un per cento), se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Le deleghe FE ai professionisti valide per un altro anno
L’Agenzia Entrate con il Provvedimento 376631 dell’11 dicembre 2020 ha reso noto che le deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti saranno valide per un altro anno. In particolare è stata prorogata di un anno la validità delle deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. In ogni caso, però, non viene meno per i contribuenti interessati la possibilità di revoca e sarà possibile annullare le deleghe sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.
La decisione di estendere di un anno la validità delle deleghe tiene conto del «perdurare della situazione emergenziale da Covid-19, anche alla luce delle restrizioni agli spostamenti recentemente introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» e delle «significative difficoltà» sottolineate da diverse associazioni di categoria «nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, con particolare riguardo all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente».
Lotteria degli scontrini: l’adeguamento del RT per i gli esercenti
Dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potranno partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini.
Il contribuente consumatore finale iscrivendosi sul sito https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria, e inserendo il proprio codice fiscale, verrà fornito di un codice personale (da stampare o scaricare sul telefono).
Questo codice potrà essere esibito ai commercianti a partire dal 1° gennaio 2021 che, se dotati di appositi lettori, comunicheranno il vostro codice dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
I commercianti quindi dovranno far adeguare, se non vi hanno già provveduto, i propri registratori di cassa telematici: il RT dovrà essere adeguato con il nuovo tracciato fornito dall’Agenzia Entrate e dovrà essere dotato di lettore ottico per riconoscere il codice del consumatore.
Per adeguare (o acquistare) il proprio registratore telematico occorre contattare un tecnico specializzato.
Si ricorda che fino al termine dell’esercizio 2020 per chi non l’avesse già chiesto, ci sono due bonus registratore telematico del valore del 50% della spesa sostenuta:
- fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto;
- fino a un massimo di 50 euro in caso di adattamento.
L’Agenzia Entrate ha reso disponibile una guida informativa con le indicazioni per gli esercenti sulle procedure da seguire per partecipare e far partecipare i consumatori alla lotteria degli scontrini, in partenza dal 1° gennaio 2021.
Superbonus 110% anche per gli interventi sull’edificio commerciale-residenziale
Un immobile composto da 10 appartamenti al primo piano e 10 negozi al piano terra può accedere alle agevolazioni del Superbonus (art. 119 del Decreto legge n. 34 del 2020) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti sui soli appartamenti residenziali:
- isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi (intervento trainante);
- sostituzione degli infissi (intervento trainato);?
- sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).
a condizione che l’assemblea di condominio approvi gli interventi di isolamento termico con “benefici e oneri” a carico dei soli appartamenti.
Se tali interventi assicurano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra richiamate disposizioni.
Ciascun condomino, conclude l’Agenzia Entrate, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
Così si è espressa l’Agenzia Entrate, con la Risposta n. 572 del 9 dicembre.
Ok al Superbonus per l’inquilino se c’è contratto di locazione registrato e consenso del proprietario
L’inquilino di un immobile può usufruire del Superbonus 110% a condizione che disponga del contratto di locazione, anche finanziaria, regolarmente registrato e che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi.
In particolare, per poter accedere al Superbonus, è necessario che coloro che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento posseggano, al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente allo stesso avvio, il titolo di detenzione dell’immobile, in questo caso il contratto di locazione registrato.
“Cashback”: partita la fase sperimentale
Ha preso il via nella giornata dell’8 dicembre 2020, la fase sperimentale del programma Cashback, le cui condizioni e regole di accesso sono contenute nel Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28-11-2020.
Previa iscrizione al programma ed effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro.
Sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici) e non è previsto un importo minimo di spesa.
Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online.
Il programma entrerà a regime il 1° gennaio 2021.
I nuovi limiti per la qualifica di “cattivo pagatore”: incubo default per molte PMI
Dal prossimo 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (regolamento Ue n. 171 del 19/10/2017).
La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le PMI sarà sufficiente avere un arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all’1% dell’esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei “cattivi pagatori”.
L’impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l’escussione delle garanzie
2) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’esposizione rilevante.
Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
- Esposizioni verso imprese:
– Componente assoluta = 500 euro
– Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva
- Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro:
– Componente assoluta = 100 euro
– Componente relativa = 1% dell’esposizione complessiva
Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l’impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, l’estensione può non essere automatica.
Le Associazioni di categoria hanno già unanimemente manifestato tutta la loro preoccupazione, invitando il legislatore a valutare un rinvio che tenga conto dell’attuale stato emergenziale.
Anche il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel corso di un forum dell’ANSA ha dichiarato sul tema che “Ci sono delle regole europee che bisogna correggere” sulle banche “per evitare che arrivi una nuova restrizione del credito per applicazione di regole pensate prima della pandemia, quando invece c’è tutto un incoraggiamento da parte della Bce, della Banca d’Italia e delle istituzioni della Repubblica per sostenere le imprese e le famiglie con prestiti anche garantiti“.